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Roma, 3 agosto 2017

 

Circolare n. 134/2017

 

Oggetto: Autotrasporto – Finanziamenti per investimenti – Apertura termini del 18 settembre 2017 - D.M. 20.6.2017, D.D. 17.7.2017, su G.U. n.178 dell’1.8.2017.

 

Con i decreti indicati in oggetto, il Ministero Infrastrutture e Trasporti ha disciplinato l’erogazione degli stanziamenti per investimenti a favore delle imprese di autotrasporto merci in conto terzi, pari complessivamente a circa 36 milioni di euro.

 

Le domande per i finanziamenti potranno essere presentate a partire dal 18 settembre 2017 ed entro il termine perentorio del 15 aprile 2018, esclusivamente in via telematica seguendo le modalitŕ che saranno consultabili a partire dall’11 settembre sul sito del Ministero (sezione “autotrasporto”, voce “contributi ed incentivi”).

 

Gli investimenti agevolabili devono essere intrapresi nel periodo compreso tra il 2 agosto 2017 e il 15 aprile 2018. L’importo massimo ammissibile per singola impresa č pari a 700 mila euro e i finanziamenti non sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche, comprese quelle rientranti nel regime de minimis. Gli investimenti non possono essere alienati fino al 31 dicembre 2019. Le imprese aderenti a una rete di impresa possono ottenere su richiesta un contributo maggiorato del 10 per cento. Possono richiedere lo stesso beneficio le piccole e medie imprese (fatturato fino a 50 milioni di euro; fino a 250 addetti), tranne che per gli investimenti in rimorchi e semirimorchi per trasporto combinato e trasporti ATP.

 

Di seguito si illustrano le varie tipologie di investimenti agevolabili.

 

Tipologia investimento

 

Caratteristiche

Contributo erogabile

(euro)

 

 

Trazione alternativa a metano CNG

4.000

Automezzi da 3,5 a 6,9 tonn

 

 

 

Trazione elettrica

10.000

 

 

 

 

Trazione alternativa a metano CNG

8.000

Automezzi pari o sup.ri a

7 tonn

 

 

 

Trazione a gas naturale liquefatto GNL o motozzazione ibrida

20.000

 

 

 

Dispositivi per riconversione a veicoli elettrici

 

Automezzi pari a 3,5 tonn

Fino a 1.000

 

 

 

Automezzi EURO VI pari/ superiori a 11,5 tonn con contestuale rottamazione di altro mezzo pari/superiore a 11,5 tonn

Non vincolante

 

 

5.000 (da 11,5 a 15,9 tonn)

 

10.000 (16 tonn e sup.)

 

 

Rimorchi e Semirimorchi per il trasporto combinato ferroviario (1)

 

Rispondenza alla normativa UIC 596-5 (combinato ferroviario)

Dotazione di ganci nave rispondenti alla normativa IMO (combinato marittimo)

 

Dotazione di almeno un dispositivo innovativo (2)

1.500 (per imprese di maggiore dimensione)

 

10% del costo di acquisizione (medie imprese)

20% del costo di acquisizione (piccole imprese)

Entro un massimo di 5.000 euro a mezzo

 

Tipologia investimento

 

 

 

Caratteristiche

 

Contributo erogabile

(euro)

Rimorchi, semirimorchi o equipaggiamenti per autoveicoli ATP superiori a 7 tonn

 

Sostituzione delle unitŕ frigorifere/calorifere

 

(1)  (3)

 

1.500 (per imprese di maggiore dimensione)

 

10% del costo di acquisizione (medie imprese)

20% del costo di acquisizione (piccole imprese)

Entro un massimo di 5.000 euro a mezzo

 

Gruppi di 8 casse mobili con 1 rimorchio o semirimorchio portacasse

 

 

 

 

8.500

 

(1)  Per le PMI gli acquisti sono ammissibili qualora sostenute nell’ambito di un programma di investimenti per la creazione di un nuovo stabilimento, o l’ampliamento di uno stabilimento esistente, o la diversificazione della produzione di uno stabilimento mediante prodotti nuovi aggiuntivi, o la trasformazione radicale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente.

 

(2)  Sono dispositivi innovativi: gli spoiler laterali, le appendici aerodinamiche posteriori, i dispositivi elettronici gestiti da centrali EBS per la distribuzione del carico sugli assali in caso di carichi parziali non uniformemente distribuiti; il Tyre Pressure Monitoring System, oppure il Tyre Pressure and Temperature Monitoring System oppure il Tyre Pressure and Automatic Inflating Monitoring System; il sistema elettronico di ottimizzazione del consumo di aria dell’impianto pneumatico abbinato al sistema di ausilio in sterzata, la Telematica indipendente collegata all’EBS in grado di valutare l’efficienza di utilizzo di rimorchi e semirimorchi; i dispositivi elettronici gestiti da centrali EBS per ausilio della sterzata; il sistema elettronico di controllo dell’usura delle pastiglie freno; il sistema elettronico di controllo dell’altezza del veicolo, il dispositivo elettronico gestito da centraline EBS per il monitoraggio dell’inclinazione laterale del rimorchio o semirimorchio.

 

(3)  Gli automezzi finanziabili devono essere dotati di unitŕ figorifere/calorifere alimentate da motore conforme alla fase V (STAGE V) del regolamento UE n.2016/1628 o da unitŕ criogeniche autonome non collegate al motore del veicolo trainante oppure da unitŕ elettriche funzionanti con alternatore collegato al motore del veicolo traninante; i gas refrigeranti devono avere un GWP inferiore a 2.500. E’ finanziabile la sostituzione nei rimorchi, semirimorchi o autoveicoli ATP superiori a 7 tonn delle unitŕ frigorifere/calorifere non rispondenti agli standard ecologici sopra citati.

 

Ogni impresa puň presentare una sola domanda di finanziamento; i controlli vengono eseguiti sulla base del numero di partita Iva che č un elemento essenziale della domanda, pena l’esclusione della domanda stessa.

 

Ai fini della prova dell’avvenuto perfezionamento dell’investimento i richiedenti devono trasmettere i contratti di acquisizione e la prova dell’integrale pagamento del prezzo; in caso di leasing occorre comprovare il pagamento dei canoni in scadenza alla data di invio della domanda.

 

L’attivitŕ istruttoria verrŕ svolta da RAM (Rete Autostrade Mediterranee Spa). I contributi sono erogabili fino a concorrenza delle risorse disponibili per ogni tipologia di investimento; la ripartizione puň essere rimodulata con decreto direttoriale. Qualora le risorse per ciascuna area dovessero essere insufficienti anche dopo la rimodulazione, gli importi dei contributi saranno ridotti proporzionalmente.

 

Daniela Dringoli

Allegati due

Codirettore

D/d

 

 

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G.U. n. 178 dell’1.8.2017

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 20 giugno 2017 

Modalita' di erogazione delle risorse per investimenti a favore delle

imprese di autotrasporto per l'annualita' 2017.

 

                  IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE

                           E DEI TRASPORTI

 

  Visto l'art. 10, comma 2 e 3, del regolamento (CE) n. 595/2009  del

Parlamento europeo e del  Consiglio  del  18  giugno  2009,  relativo

all'omologazione dei veicoli a motore  e  dei  motori  riguardo  alle

emissioni dei veicoli pesanti (euro VI) che prevede  la  possibilita'

della concessione di  incentivi  finanziari  per  la  demolizione  di

veicoli non conformi al regolamento stesso;

  Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea del

17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con

il mercato comune in  applicazione  degli  articoli  107  e  108  del

Trattato, ed, in particolare, l'art.  2,  paragrafo  1,  punto  29  e

l'art. 17 che consentono  aiuti  agli  investimenti  a  favore  delle

piccole e medie imprese, nonche' gli articoli 36 e 37 che  consentono

aiuti  agli  investimenti  per  innalzare  il  livello  della  tutela

ambientale o l'adeguamento  anticipato  a  future  norme  dell'Unione

europea;

  Visto il regolamento (UE) 2016/1628 del Parlamento  europeo  e  del

Consiglio del  14  settembre  2016,  relativo  alle  prescrizioni  in

materia di limiti di emissione di inquinanti  gassosi  e  particolato

inquinante e di omologazione  per  i  motori  a  combustione  interna

destinati alle  macchine  mobili  non  stradali,  e  che  modifica  i

regolamenti (UE) n. 1024/2012 e (UE) n. 167/2013 e modifica e  abroga

la direttiva 97/68 (CE);

  Visto l'art. 34, comma 6, della legge  25  febbraio  2008,  n.  34,

recante  «Disposizioni  per  l'adempimento  di   obblighi   derivanti

dall'appartenenza dell'Italia alle  Comunita'  europee»  che  prevede

l'onere, per gli aspiranti ai benefici finanziari, di  dichiarare  di

non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e,  successivamente,  non

rimborsato, o depositato in un conto bloccato, gli aiuti  individuati

quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;

  Visto l'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n.  78,

convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 201, che

prevede che le amministrazioni dello Stato, cui sono  attribuiti  per

legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente  la

gestione,  nel  rispetto  dei   principi   comunitari   e   nazionali

conferenti, a societa' a capitale interamente pubblico,  sulle  quali

le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a  quello

esercitato su propri servizi e  che  svolgono  la  propria  attivita'

quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato;

  Visto l'art. 1, comma 150, della legge 23 dicembre 2014, n.  190  -

legge di stabilita' 2015 che autorizza, a decorrere dall'anno 2015  e

per un triennio, la spesa di 250 milioni di euro annui per interventi

in favore del settore dell'autotrasporto;

  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,

adottato di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,

29 aprile  2015,  n.  130,  recante  la  ripartizione  delle  risorse

destinate al settore dell'autotrasporto per il triennio 2015-2017, in

applicazione del suddetto art. 1, comma 150, della legge 23  dicembre

2014, n. 190;

  Vista la legge 11  dicembre  2016  n.  232,  recante  «Bilancio  di

previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2017  e  bilancio

pluriennale per il triennio 2017-2019»;

  Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  27

dicembre 2016, n. 102065  recante  «ripartizione  in  capitoli  delle

unita' di voto parlamentare relative al bilancio di previsione  dello

Stato per l'anno finanziario 2017 e per il triennio  2017-2019»,  che

prevede  l'iscrizione,  per  l'anno  2017,  di  euro  37.000.000  sul

capitolo 7309 dello stato di previsione  della  spesa  del  Ministero

delle infrastrutture e dei  trasporti  -  «Spese  da  destinare  alla

prosecuzione degli interventi  volti  all'utilizzo  di  modalita'  di

trasporto alternative  al  trasporto  stradale  e  all'ottimizzazione

della catena logistica»;

  Visto il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante «Disposizioni

urgenti in  materia  finanziaria,  iniziative  a  favore  degli  enti

territoriali, ulteriori interventi per  le  zone  colpite  da  eventi

sismici e misure per lo sviluppo» ed in particolare l'allegato 1  che

ha operato una decurtazione pari  ad  euro  1.049.823  delle  risorse

finanziarie originariamente stanziate  a  favore  degli  investimenti

gia' pari ad euro 37.000.000;

  Considerato,  pertanto,  che,  in  conseguenza  della  decurtazione

operata dal citato decreto-legge n. 50 del 2017,  i  fondi  destinati

per  l'anno  2017  al  finanziamento  delle  misure  a  favore  degli

investimenti sono complessivamente pari ad euro 35.950.177;

  Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

1° dicembre 2015, n. 219,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  11

gennaio 2016, n. 7, recante  sistema  di  riqualificazione  elettrica

destinato ad equipaggiare autovetture M e N1, recante  la  disciplina

delle procedure per l'approvazione dell'installazione di  sistemi  di

riqualificazione elettrica su veicoli gia' immatricolati  con  motore

termico;

  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, adottato di

concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,  25  gennaio

2016 recante «Nuova disciplina per la concessione ed  erogazione  del

contributo in relazione a finanziamenti  bancari  per  l'acquisto  di

nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte di piccole e medie

imprese», ed, in particolare, l'art. 5, commi 3 e  8,  relativi  agli

investimenti ammissibili e l'art. 7, comma 1, concernenti  il  cumulo

delle agevolazioni;

  Ritenuto necessario prevedere, anche per l'anno 2017, incentivi per

la prosecuzione del processo di rinnovo  del  parco  veicolare  delle

imprese di autotrasporto ed in particolare per l'acquisto di  veicoli

industriali a motorizzazione alternativa a gas naturale  e  biometano

ed elettrica onde assicurare un minor livello di emissioni inquinanti

nei territori piu' sensibili, nonche' per le piu' lunghe percorrenze,

al fine di massimizzare gli effetti benefici sull'ambiente;

  Ritenuto di dover  ricomprendere  anche  i  dispositivi  idonei  ad

operare la riconversione in veicoli elettrici di autoveicoli  per  il

trasporto merci a trazione tradizionale;

  Ritenuto  opportuno,  altresi',   incentivare   l'acquisizione   di

rimorchi  e  semirimorchi  per  trasporto   intermodale,   attraverso

l'ottimizzazione dell'utilizzo di modalita' alternative al  trasporto

stradale, nonche' l'acquisizione di  beni  strumentali  destinati  al

trasporto intermodale, ovvero casse  mobili  e  rimorchi  portacasse,

anche al fine di ottimizzare la catena logistica;

  Considerato che  l'incentivazione  per  l'acquisto  di  rimorchi  e

semirimorchi intermodali, dotati di dispositivi innovativi non ancora

obbligatori, atti a conseguire maggiori standard di  sicurezza  e  di

efficienza energetica, nonche' di casse  mobili  in  connessione  con

l'acquisto di rimorchi portacasse, puo' essere  diretta  a  tutte  le

imprese nel limite  del  40  per  cento  dei  costi  di  investimento

necessari per innalzare il livello di tutela ambientale o per  andare

oltre le norme dell'Unione europea;

  Preso atto che, ai fini della individuazione dei costi  ammissibili

per  la  quantificazione  dei  relativi  contributi,  ai  sensi   del

Regolamento generale di esenzione (UE) n. 651/2014 della  Commissione

del 17 giugno 2014, occorre fare riferimento,  in  via  generale,  al

sovra costo necessario per acquisire la tecnologia piu' evoluta da un

punto di vista tecnologico ed ambientale;

  Considerata la  necessita'  che  la  previsione  della  radiazione,

tramite rottamazione dei veicoli piu' obsoleti, si  coniughi  con  il

rinnovo  del  parco  veicolare,  ottimizzando   cosi'   gli   effetti

favorevoli  sull'ambiente  e  sulla  sicurezza   della   circolazione

stradale;

  Ritenuto che l'insieme degli interventi di cui sopra, unito ad  una

maggiorazione degli incentivi a favore  delle  reti  di  imprese  che

effettuano gli investimenti  previsti,  consente  di  dare  un  primo

impulso al rinnovamento ed alla  ristrutturazione  del  settore,  con

particolare riferimento alla tutela dell'ambiente, allo sviluppo  dei

servizi  logistici  ed  al  riequilibrio  modale,  anche  andando  ad

incidere sulla attuale polverizzazione che connota il settore stesso;

  Sentite le principali associazioni di categoria dell'autotrasporto;

 

                              Decreta:

 

                               Art. 1

                 Finalita' e ambito di applicazione

  1. Le disposizioni del presente decreto disciplinano  le  modalita'

di erogazione delle risorse finanziarie relative all'anno  2017,  nel

limite di spesa pari a euro 35.950.177 e la loro ripartizione fra  le

varie tipologie d'investimento.

  2. Le risorse di cui al comma  1  sono  destinate  ad  incentivi  a

beneficio delle imprese di autotrasporto di merci per conto di  terzi

attive sul territorio italiano,  regolarmente  iscritte  al  Registro

elettronico nazionale e all'Albo degli autotrasportatori di cose  per

conto di terzi, per il rinnovo e l'adeguamento tecnologico del  parco

veicolare, per l'acquisizione di beni strumentali  per  il  trasporto

intermodale, nonche' per favorire iniziative di collaborazione  e  di

aggregazione fra le imprese del settore,  nei  limiti  e  secondo  le

modalita' di cui al presente decreto.

  3. Le misure  di  incentivazione  sono  erogate  nel  rispetto  dei

principi generali e delle  disposizioni  settoriali  del  Regolamento

generale di esenzione (UE)  n.  651/2014  della  Commissione  del  17

giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti  compatibili  con

il mercato comune in  applicazione  degli  articoli  107  e  108  del

Trattato, nonche',  ove  del  caso,  nel  rispetto  delle  condizioni

previste dall'art. 10, commi 2 e 3, del regolamento (CE) n.  595/2009

del Parlamento europeo  e  del  Consiglio  del  18  giugno  2009  del

Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009.

  4. Ad ogni tipologia dei seguenti investimenti sono  destinati  gli

importi di seguito specificati, corrispondenti  ad  una  quota  parte

delle risorse globalmente  disponibili,  pari  a  euro  35.950.177  a

seguito della decurtazione di cui decreto-legge 24  aprile  2017,  n.

50:

  a) 10,5 milioni di euro per acquisizione, anche mediante  locazione

finanziaria, di autoveicoli, nuovi di fabbrica, adibiti al  trasporto

di merci di massa complessiva a pieno carico pari o superiore  a  3,5

tonnellate  a  trazione  alternativa  a  metano  CNG,  gas   naturale

liquefatto LNG e elettrica (Full Electric) nonche' per l'acquisizione

di dispositivi idonei ad operare la riconversione di autoveicoli  per

il trasporto merci a motorizzazione termica  in  veicoli  a  trazione

elettrica, ai sensi dell'art. 36 del  regolamento  (CE)  n.  651/2014

della Commissione del 17 giugno 2014;

  b) 10 milioni di euro per radiazione per  rottamazione  di  veicoli

pesanti di massa complessiva a pieno carico pari o superiore  a  11,5

tonnellate, con contestuale acquisizione di veicoli nuovi di fabbrica

conformi alla normativa euro VI di massa complessiva a  pieno  carico

pari o superiore a 11,5  tonnellate,  ai  sensi  di  quanto  previsto

dall'art. 10, commi 2 e 3,  del  regolamento  (CE)  n.  595/2009  del

Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009;

  c) 14,4 milioni di euro per acquisizione anche  mediante  locazione

finanziaria, di rimorchi e semirimorchi, nuovi di  fabbrica,  per  il

trasporto combinato ferroviario rispondenti alla normativa UIC  596-5

e  per  il  trasporto  combinato  marittimo  dotati  di  ganci   nave

rispondenti alla normativa  IMO,  dotati  di  dispositivi  innovativi

volti a conseguire maggiori standard di  sicurezza  e  di  efficienza

energetica nonche' per l'acquisizione di rimorchi  e  semirimorchi  o

equipaggiamenti per autoveicoli specifici superiori  a  7  tonnellate

allestiti per trasporti in regime ATP, rispondenti a criteri avanzati

di risparmio energetico e rispetto ambientale,  ai  sensi  di  quanto

previsto dagli articoli 17 e 36  del  regolamento  (CE)  n.  651/2014

della Commissione del 17 giugno 2014;

  d) 1.050.177 euro  per  l'acquisizione,  anche  mediante  locazione

finanziaria, di casse mobili e rimorchi o  semirimorchi  porta  casse

cosi'  da  facilitare  l'utilizzazione  di  differenti  modalita'  di

trasporto in combinazione fra loro senza alcuna rottura di carico, ai

sensi di  quanto  previsto  dall'art.  36  del  regolamento  (CE)  n.

651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014.

  5. I  contributi,  di  cui  al  comma  4,  sono  erogabili  fino  a

concorrenza delle risorse  disponibili  per  ogni  raggruppamento  di

tipologie  di  investimenti.  La  ripartizione   degli   stanziamenti

nell'ambito delle predette aree di intervento puo' essere  rimodulata

con decreto del direttore della Direzione generale per  il  trasporto

stradale e per l'intermodalita' qualora, per  effetto  delle  istanze

presentate, si rendano disponibili risorse a favore di aree in cui le

stesse non risultino sufficienti.

  6. Ove, a causa  dell'esaurimento  delle  risorse  disponibili  per

ciascuna area anche dopo l'eventuale rimodulazione di cui al comma 5,

il  numero  delle  imprese  ammesse   al   beneficio   non   consenta

l'erogazione degli importi a  ciascuna  spettanti,  con  decreto  del

direttore della Direzione generale per il trasporto  stradale  e  per

l'intermodalita'  si  procede  alla   riduzione   proporzionale   dei

contributi fra  le  stesse  imprese  collocate  negli  elenchi  degli

ammessi a beneficio nelle aree rispetto alle quali le risorse si sono

rivelate insufficienti.

  7. Al fine di garantire il rispetto delle soglie di notifica di cui

all'art. 4 del  citato  regolamento  (UE)  n.  651/2014,  nonche'  di

garantire che la platea dei beneficiari presenti sufficienti  margini

di rappresentativita' del settore, l'importo massimo ammissibile  per

gli investimenti di cui al comma  4  per  singola  impresa  non  puo'

superare euro 700.000,00. Qualora l'importo superi tale limite  viene

ridotto fino al raggiungimento della soglia ammessa. Tale soglia  non

e' derogabile anche in caso di accertata disponibilita' delle risorse

finanziarie  rispetto   alle   richieste   pervenute   e   dichiarate

ammissibili. 

  8. Al fine di evitare il superamento delle  intensita'  massime  di

aiuto previste dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del

17  giugno  2014,  e'  esclusa  la  cumulabilita',  per  le  medesime

tipologie di investimenti e per i  medesimi  costi  ammissibili,  dei

contributi previsti  dal  presente  decreto  con  altre  agevolazioni

pubbliche, incluse quelle concesse a titolo de minimis ai  sensi  del

regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013.

  9. I beni di cui al comma 4 non possono essere  alienati  e  devono

rimanere nella disponibilita' del beneficiario del contributo fino  a

tutto il 31 dicembre 2019, pena la revoca del contributo erogato. Non

si  procede  comunque  all'erogazione  del  contributo  nel  caso  di

trasferimento della disponibilita' dei beni oggetto  degli  incentivi

nel periodo intercorrente fra la data di presentazione della  domanda

e la data di pagamento del beneficio.

 

                               Art. 2

              Importi dei contributi, costi ammissibili

                        e intensita' di aiuto

  1. Gli investimenti di cui al presente  decreto  sono  finanziabili

esclusivamente se  avviati  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del

presente decreto ed ultimati entro il 15 aprile 2018.

  2. In relazione agli investimenti  di  cui  all'art.  1,  comma  4,

lettera a), del presente decreto, sono finanziabili le  acquisizioni,

anche mediante locazione finanziaria:

  a) di automezzi industriali pesanti nuovi di  fabbrica  a  trazione

alternativa a metano CNG e elettrica di  massa  complessiva  a  pieno

carico pari o superiore a 3,5  tonnellate  e  fino  a  7  tonnellate,

nonche' veicoli a motorizzazione  ibrida  (diesel  +  elettrico).  Il

contributo e' determinato in euro 4.000 per  ogni  veicolo  CNG  e  a

motorizzazione ibrida e in euro 10.000 per  ogni  veicolo  elettrico,

considerando la  notevole  differenza  di  costo  con  i  veicoli  ad

alimentazione diesel;

  b) di automezzi industriali pesanti nuovi di  fabbrica  a  trazione

alternativa a metano CNG e  gas  naturale  liquefatto  LNG  di  massa

complessiva a pieno carico  pari  o  superiore  a  7  tonnellate.  Il

contributo e' determinato in euro 8.000 per ogni veicolo  a  trazione

alternativa a metano CNG, ed  in  euro  20.000  per  ogni  veicolo  a

trazione  alternativa  a  gas  naturale  liquefatto  LNG   ovvero   a

motorizzazione ibrida (diesel + elettrico), considerando la  notevole

differenza di costo con i veicoli ad alimentazione diesel;

  c)  per  l'acquisizione  di  dispositivi  idonei  ad   operare   la

riconversione  di  autoveicoli  di  massa  complessiva  pari  a   3,5

tonnellate  per  il  trasporto  merci  come  veicoli   elettrici   il

contributo e' determinato in misura pari al 40 per  cento  dei  costi

ammissibili, comprensivi del dispositivo e dell'allestimento  con  un

tetto massimo pari a 1.000 euro.

  3. In relazione agli investimenti  di  cui  all'art.  1,  comma  4,

lettera b), del presente decreto, e' finanziabile la  radiazione  per

rottamazione di automezzi di massa complessiva a pieno carico pari  o

superiore a 11,5  tonnellate,  con  contestuale  acquisizione,  anche

mediante locazione  finanziaria,  di  automezzi  industriali  pesanti

nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto merci di massa complessiva  a

pieno carico pari  o  superiore  a  11,5  tonnellate,  conformi  alla

normativa anti inquinamento euro VI.  Il  contributo  e'  determinato

avuto riguardo al sovra costo necessario per la  acquisizione  di  un

veicolo che soddisfi i limiti di emissione euro  VI  in  sostituzione

del veicolo radiato: euro 5.000 per ogni veicolo  euro  VI  di  massa

complessiva a pieno carico da 11,5 tonnellate a 16  tonnellate,  euro

10.000 per ogni veicolo euro VI di massa complessiva a  pieno  carico

pari o superiore a 16 tonnellate.

  4. In relazione agli investimenti  di  cui  all'art.  1,  comma  4,

lettera c) del presente decreto, sono finanziabili:

  a)  le  acquisizioni  anche  mediante  locazione  finanziaria,   di

rimorchi  e  semirimorchi,  nuovi  di  fabbrica,  per  il   trasporto

combinato ferroviario rispondenti alla normativa UIC 596-5 e  per  il

trasporto combinato marittimo dotati di ganci nave  rispondenti  alla

normativa IMO, dotati di almeno  un  dispositivo  innovativo  di  cui

all'allegato 1 al presente decreto;

  b)  rimorchi,  semirimorchi  o  equipaggiamenti   per   autoveicoli

specifici superiori alle 7 tonnellate allestiti per il  trasporto  da

effettuarsi conformemente agli  accordi  sui  trasporti  nazionali  e

internazionali  delle  derrate  deteriorabili  (ATP)  mono  o   multi

temperatura purche' le unita' frigorifere/calorifere siano alimentate

da motore conforme alla fase  V  (STAGE  V)  del  regolamento  UE  n.

2016/1628 o da unita' criogeniche autonome non  collegate  al  motore

del veicolo trainante oppure da  unita'  elettriche  funzionanti  con

alternatore collegato al  motore  del  veicolo  trainante.  Tutte  le

unita'  precedentemente  indicate  dovranno  essere  dotate  di   gas

refrigeranti con un GWP inferiore a 2.500;

  c) sostituzione, nei rimorchi, semirimorchi o autoveicoli specifici

superiori alle 7 tonnellate allestiti per il trasporto da effettuarsi

conformemente agli accordi sui trasporti nazionali  e  internazionali

delle derrate deteriorabili (ATP) mono  o  multi  temperatura,  delle

unita' frigorifere/calorifere installate, ove  non  rispondenti  agli

standard ambientali  di  cui  alla  lettera  precedente,  con  unita'

frigorifere/calorifere alimentate da  motore  conforme  alla  fase  V

(STAGE V) del regolamento UE n. 2016/1628  o  da  unita'  criogeniche

autonome non collegate al motore  del  veicolo  trainante  oppure  da

unita' elettriche funzionanti con alternatore collegato al motore del

veicolo  trainante.   Tali   unita'   dovranno   essere   funzionanti

esclusivamente con gas refrigeranti con un GWP inferiore a 2.500.

  5. Nei casi di cui al comma 4, le lettere a), b) e c) il contributo

viene determinato come di seguito indicato:

  a) per le acquisizioni effettuate da piccole e  medie  imprese  nel

limite del 10 per cento del costo di acquisizione in  caso  di  medie

imprese e del 20 per cento di tale costo per le piccole imprese,  con

un tetto massimo di euro 5.000 semirimorchio o autoveicolo  specifico

superiore a 7 tonnellate  allestito  per  trasporti  in  regime  ATP,

ovvero per ogni unita' refrigerante/calorifera a  superiore  standard

ambientale,  secondo  quando  indicato  al  comma  4,   lettera   c),

installata su tali veicoli. Le acquisizioni sono ammissibili  qualora

sostenute nell'ambito di un programma  di  investimenti  destinato  a

creare un nuovo stabilimento, ampliare  uno  stabilimento  esistente,

diversificare la produzione di  uno  stabilimento  mediante  prodotti

nuovi aggiuntivi o trasformare radicalmente  il  processo  produttivo

complessivo di uno stabilimento esistente;

  b) per le acquisizioni effettuate da imprese che non rientrano  tra

le piccole e medie  imprese  in  euro  1.500,  tenuto  conto  che  e'

possibile incentivare il 40 per cento della differenza di costo tra i

veicoli intermodali dotati di  almeno  un  dispositivo  innovativo  e

veicoli  equivalenti  stradali  e  dei  maggiori  costi  dei  veicoli

equipaggiati con dispositivi per trasporto ATP rispondenti a  criteri

avanzati di risparmio energetico e rispetto  ambientale,  ovvero  dei

maggiori  costi  delle  unita'  refrigeranti/calorifere  a  superiore

standard ambientale, secondo quando indicato al comma 4, lettera  c),

installate su tali veicoli.

  6. In relazione agli investimenti  di  cui  all'art.  1,  comma  4,

lettera d), del presente decreto, sono finanziabili le  acquisizioni,

effettuate anche mediante locazione finanziaria, di gruppi di 8 casse

mobili e 1 rimorchio o semirimorchio porta casse. Il contributo viene

determinato, tenuto conto dei costi aggiuntivi rispetto  all'acquisto

di veicoli equivalenti stradali, in  euro  8.500  per  l'acquisto  di

ciascun insieme di 8 casse e 1 rimorchio o semirimorchio.

  7. I contributi di cui al presente decreto sono maggiorati  del  10

per cento in caso di acquisizioni effettuate da parte  di  piccole  e

medie imprese, ove gli interessati ne  facciano  espressa  richiesta,

nei seguenti casi:

  a) per le acquisizioni di cui ai commi 2, 3 e 6.  A  tal  fine  gli

interessati trasmettono, all'atto della presentazione  della  domanda

di ammissione ai benefici, dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi

e per gli effetti del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28

dicembre 2000, n. 445, attestante il numero delle  unita'  di  lavoro

dipendenti (ULA) e il volume  del  fatturato  conseguito  nell'ultimo

esercizio fiscale;

  b) per le acquisizioni di cui al presente articolo,  se  effettuate

da  imprese  aderenti  ad  una  rete  di  imprese.  A  tal  file  gli

interessati trasmettono, all'atto della presentazione  della  domanda

di ammissione ai benefici, oltre alla dichiarazione di cui  al  punto

a), copia del contratto di rete redatto nelle forme di  cui  all'art.

3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito,

con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.

  8. Le maggiorazioni  di  cui  al  comma  7  sono  cumulabili  e  si

applicano entrambe sull'importo netto del contributo.

 

                               Art. 3

         Modalita' di dimostrazione dei requisiti richiesti

  1. In relazione alla acquisizione dei beni di cui  all'art.  2  gli

aspiranti  ai  benefici  hanno  l'onere  di  fornire,   a   pena   di

inammissibilita',  la  prova  documentale  che   i   beni   acquisiti

possiedono  le  caratteristiche  tecniche  richieste   dal   presente

decreto.

  2. Con decreto  del  direttore  della  Direzione  generale  per  il

trasporto  stradale  e  per  l'intermodalita',  da  adottarsi   entro

quindici giorni decorrenti  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del

presente decreto, sono definite le  modalita'  di  dimostrazione  dei

suddetti  requisiti.  Con  il  medesimo  decreto  sono  definite   le

modalita' di presentazione delle  domande,  secondo  quanto  previsto

all'art. 4.

 

                               Art. 4

                  Destinatari della misura di aiuto

  1. Possono proporre domanda le imprese di autotrasporto di cose per

conto  di  terzi,  nonche'  le   strutture   societarie,   risultanti

dall'aggregazione di dette imprese, costituite a norma del  libro  V,

titolo VI, capo I, o del libro V, titolo X, capo  II,  sezioni  II  e

II-bis del codice civile, iscritte al Registro elettronico  nazionale

istituito dal regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo  e

del Consiglio del 21 ottobre 2009 ovvero le  imprese  che  esercitano

con veicoli di massa  complessiva  fino  a  1,5  tonnellate  iscritte

all'Albo  nazionale  delle  imprese  che  esercitano  l'attivita'  di

autotrasporto.

  2. Le modalita' di presentazione  delle  domande  e  i  conseguenti

adempimenti  gestionali  relativi  all'istruttoria  delle   richieste

pervenute sono stabilite con il decreto di cui all'art. 3, comma 2.

 

                               Art. 5

                          Entrata in vigore

  1. Il presente decreto entra in vigore il  giorno  successivo  alla

data  della  sua  pubblicazione  nella   Gazzetta   Ufficiale   della

Repubblica italiana.

    Roma, 20 giugno 2017

 

                                                  Il Ministro: Delrio

 

Registrato alla Corte dei conti il 10 luglio 2017

Ufficio  controllo  atti  Ministero  delle   infrastrutture   e   dei

trasporti, del Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio

e del mare, registro n. 1, foglio n. 2827

 

 

 

                                                           Allegato 1

 

 

 

          Dispositivi innovativi (art. 2, comma 4 lett. a)

 

1. Spoiler laterali (ammesse  dal  Reg.  UE  N.  1230/2012,  masse  e

    dimensioni).

 

2. Appendici aerodinamiche posteriori.

 

3. Dispositivi elettronici gestititi da  centraline  EBS  (Electronic

    Braking System) per la distribuzione del carico sugli  assali  in

    caso di carchi parziali o non uniformemente distribuiti.

 

4. Tyre Pressure Monitoring System (TPMS), oppure Tyre  Pressure  and

    Temperature Monitoring System (TPTMS), oppure Tyre  Pressure  and

    Automatic Inflating Monitoring System.

 

5. Sistema  elettronico  di  ottimizzazione  del  consumo   di   aria

    dell'impianto  pneumatico  abbinato  al  sistema  di  ausilio  in

    sterzata determinando un minor lavoro del compressore del veicolo

    trainante con riduzione dei consumi di carburante.

 

6. Telematica i ndipendente  collegata  all'EBS  (Electronic  Braking

    System) in grado di valutare l'efficienza di utilizzo di rimorchi

    e semirimorchi (tkm).

 

7. Dispositivi elettronici gestititi da  centraline  EBS  (Electronic

    Braking System) per ausilio in sterzata.

 

8. Sistema elettronico di controllo dell'usura delle pastiglie freno.

 

9. Sistema elettronico di controllo dell'altezza del  tetto  veicolo,

    oppure Sistema elettronico automatico gestito da  centraline  EBS

    (Electronic Braking System ) che ad una  data  velocita'  abbassa

    l'assetto di marcia del rimorchio e migliora il  coefficiente  di

    penetrazione aerodinamica del veicolo o del complesso veicolare.

 

10. Dispositivo elettronico gestito  da  centraline  EBS  (Electronic

    Braking System) per il  monitoraggio  dell'inclinazione  laterale

    del rimorchio o semirimorchio  ribaltabile  durante  le  fasi  di

    scarico  e  del  relativo  superamento  dei  valori   limite   di

    sicurezza.

 

 

 

 

 

 

 

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 17 luglio 2017 

Disposizioni operative di attuazione delle misure incentivanti di cui

al decreto del Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  20

giugno 2017.

 

                        IL DIRETTORE GENERALE

          per il trasporto stradale e per l'intermodalita'

 

  Visto l'art. 1, comma 150 della legge  23  dicembre  2014,  n.  190

(legge di stabilita' 2015) che autorizza, a decorrere dall'anno  2015

e per un triennio,  la  spesa  di  250  milioni  di  euro  annui  per

interventi in favore del settore dell'autotrasporto;

  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,

adottato di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,

29 aprile  2015,  n.  130,  recante  la  ripartizione  delle  risorse

destinate al settore dell'autotrasporto per il triennio 2015-2017, in

applicazione del suddetto art. 1, comma 150 della legge  23  dicembre

2014, n. 190;

  Considerato che, in relazione al combinato disposto del decreto del

Ministro dell'economia  e  delle  finanze  27  dicembre  2016  e  del

decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, i  fondi  destinati  per  l'anno

2017 al  finanziamento  delle  misure  a  favore  degli  investimenti

ammontano complessivamente ad euro 35.950.177;

  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti

20 giugno 2017, n. 305  (d'ora  in  avanti  decreto  ministeriale  n.

305/2017), recante le modalita' di erogazione delle risorse destinate

per l'anno 2017 all'incentivazione di iniziative imprenditoriali  nel

settore dell'autotrasporto di merci, registrato dalla Corte dei Conti

in data 10 luglio 2017;

  Visto in  particolare  l'art.  3,  comma  2  del  suddetto  decreto

ministeriale che rinvia ad  un  successivo  decreto  dirigenziale  la

disciplina delle modalita' di dimostrazione, da parte degli aspiranti

ai benefici, dei requisiti tecnici di ammissibilita'  ai  contributi,

nonche' le modalita' di presentazione delle domande di ammissione  ai

benefici medesimi;

  Considerato che le misure di aiuto di cui al summenzionato  decreto

ministeriale 305/2017 costituiscono aiuti di Stato;

  Considerato, in particolare, che alcune misure di  aiuto  a  favore

del settore  sono  inquadrate  nella  cornice  giuridica  di  cui  al

regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che

dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato  comune

in applicazione  degli  articoli  107  e  108  del  Trattato,  ed  in

particolare l'art. 17 che consente aiuti agli investimenti  a  favore

delle piccole e medie imprese, nonche'  gli  articoli  36  e  37  che

consentono aiuti agli investimenti per  innalzare  il  livello  della

tutela  ambientale  o  l'adeguamento  anticipato   a   future   norme

dell'Unione europea;

  Considerato inoltre che la tipologia d'investimento di cui all'art.

1,  comma  4  lettera  b)  del  decreto  ministeriale   305/2017   e'

inquadrabile nell'ambito dell'art. 10, comma 2 e  3  del  regolamento

(CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno

2009 relativo all'omologazione dei veicoli  a  motore  e  dei  motori

riguardo alle emissioni dei veicoli pesanti (euro VI) che prevede  la

possibilita'  della  concessione  di  incentivi  finanziari  per   la

demolizione di veicoli non conformi al regolamento stesso;

  Visto l'art. 8 del summenzionato regolamento (UE)  n.  651/2014  in

materia di cumulo degli incentivi costituenti aiuti di Stato;

  Visto, inoltre,  l'allegato  1  al  regolamento  (UE)  n.  651/2014

recante la definizione di PMI e la specificazione dei criteri per  la

loro individuazione sotto il profilo  finanziario  e  dei  lavoratori

addetti (ULA);

  Visto l'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n.  78,

convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 201, che

prevede che le amministrazioni dello Stato, cui sono  attribuiti  per

legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente  la

gestione,  nel  rispetto  dei   principi   comunitari   e   nazionali

conferenti, a societa' a capitale interamente pubblico,  sulle  quali

le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a  quello

esercitato su propri servizi e  che  svolgono  la  propria  attivita'

quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato;

  Vista la legge 29 luglio 2015, n.  115  recante  «Disposizioni  per

l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza  dell'Italia

all'Unione europea» (Legge europea 2014) in  materia  di  istituzione

del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (R.N. A.);

  Vista la legge n. 241/1990, recante («Nuove  norme  in  materia  di

procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai  documenti

amministrativi») e successive modificazioni e integrazioni;

  Considerato, dunque, di dover dare attuazione all'art. 3,  comma  2

del summenzionato decreto ministeriale n. 305/2017, che rinvia ad  un

decreto  dirigenziale  disporre   in   ordine   alle   modalita'   di

presentazione delle istanze di ammissione ai benefici  ed  in  ordine

alla  documentazione  tecnica  e  amministrativa  da  allegare   alle

domande;

 

                              Decreta:

 

                               Art. 1

                              Finalita'

  1.  Il  presente  decreto  disciplina  le  modalita'  operative  ed

attuative  della  misura  d'incentivazione  di  cui  al  decreto  del

Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti  n.  305/2017,  giusta

quanto dispone l'art. 4 dello stesso decreto in ordine alla  gestione

dell'attivita' istruttoria, alle  modalita'  di  presentazione  delle

domande  di  ammissione  ai  benefici,  nonche'  alle  modalita'   di

dimostrazione dei requisiti tecnici dei beni acquisiti.

 

                               Art. 2

 Termini, modalita' di compilazione e di presentazione delle domande

  1. Ai fini dell'ammissione agli incentivi di cui all'art. 1,  comma

4, lettere a), b), c), d), possono proporre domanda esclusivamente in

via telematica, utilizzando il portale dell'automobilista le  imprese

di autotrasporto di cose per conto di  terzi,  nonche'  le  strutture

societarie, risultanti dall'aggregazione di dette imprese, costituite

a norma del libro V, titolo VI, capo I, o del libro V, titolo X, capo

II, sezioni II e II-bis del codice civile, ed  iscritte  al  registro

elettronico nazionale istituito dal regolamento (CE) n. 1071/2009 del

Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre  2009.  Le  domande

devono comunque contenere, a pena  di  inammissibilita',  i  seguenti

elementi:

    a) ragione sociale dell'impresa o del raggruppamento di imprese;

    b) sede dell'impresa o del raggruppamento di imprese;

    c) legale rappresentante dell'impresa  o  del  raggruppamento  di

imprese;

    d) codice fiscale;

    e) partita IVA;

    f) indirizzo di posta elettronica certificata;

    g)  indirizzo  del  legale  rappresentante  dell'impresa  o   del

raggruppamento di imprese;

    h)  firma  del   legale   rappresentante   dell'impresa   o   del

raggruppamento di imprese;

    i) numero di iscrizione  al  Registro  elettronico  nazionale,  o

numero di iscrizione all'Albo degli  autotrasportatori  di  cose  per

conto di terzi per le imprese di autotrasporto di merci per conto  di

terzi che esercitano la professione  esclusivamente  con  veicoli  di

massa complessiva fino a 1,5 tonnellate;

    j) iscrizione alla Camera di Commercio, Industria ed Artigianato.

  2. Ogni impresa, anche  se  associata  ad  un  consorzio  o  a  una

cooperativa, puo' presentare una sola domanda di contributo. Ai  fini

della verifica  dell'unicita'  delle  domande  rileva  il  numero  di

partita IVA delle imprese  richiedenti  e  di  iscrizione  al  R.E.N.

ovvero  all'Albo  degli  autotrasportatori;  all'uopo   le   imprese,

singolarmente o attraverso le loro  aggregazioni,  dovranno  indicare

chiaramente, a pena di esclusione, il numero  di  partita  IVA  e  di

iscrizione proprio o di  ciascuna  impresa  aggregata  richiedente  i

contributi.

  3. Le domande per accedere ai contributi devono essere presentate a

partire dal 18 settembre 2017 ed entro il termine perentorio  del  15

aprile 2018 esclusivamente in via telematica, sottoscritte con  firma

digitale  dal  rappresentante  legale  dell'impresa,  o  da  un   suo

procuratore speciale del consorzio o della  cooperativa  richiedente,

seguendo le specifiche modalita' che saranno pubblicate nel sito  web

del Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti  nella  sezione

«autotrasporto»  -  «contributi  ed  incentivi»,  a  partire  dal  11

settembre  2017.   Il   sistema   elettronico   rilascera'   ricevuta

comprovante l'avvenuta trasmissione della domanda a tutti gli effetti

di legge.

  4. Contestualmente alla domanda elettronica  di  cui  al  comma  3,

l'interessato  dichiara  ai  sensi  dell'art.  47  del  decreto   del

Presidente  della  Repubblica  28  dicembre  2000,  n.  445,  di  non

rientrare tra  coloro  che  hanno  ricevuto  e,  successivamente  non

rimborsato,  ovvero  depositato  in  un  conto  bloccato,  gli  aiuti

individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea,

nonche' dichiarazione redatta nelle forme ed ai sensi del decreto del

Presidente della Repubblica 445/2000 attestante che l'impresa non  e'

sottoposta a procedure concorsuali o alla procedura  di  liquidazione

volontaria,  e  che  non  si  trova  nelle  condizioni   per   essere

qualificate come imprese in difficolta' secondo quanto  disposto  dal

regolamento (UE) n. 651/2014

  5. Ai  fini  della  proponibilita'  delle  domande,  gli  aspiranti

beneficiari, dovranno  comprovare  contestualmente  alla  domanda  di

ammissione ai benefici, nei modi e nei termini di cui  al  successivo

art. 3,  la  sussistenza  delle  caratteristiche  tecniche  dei  beni

acquisiti ed allegare obbligatoriamente, a pena di esclusione,  tutta

la documentazione  richiesta.  In  nessun  caso  sono  ammissibili  a

contributo gli investimenti avviati in data anteriore  al  giorno  di

pubblicazione del decreto ministeriale 305/2017. Scaduto  il  termine

per  la  presentazione  telematica  della  domanda  il  sistema   non

consentira' in nessun caso ulteriori trasmissioni di documentazione.

  6. Le domande trasmesse in forma differente rispetto alla modalita'

telematica di cui al precedente comma non verranno  prese  in  nessun

caso in considerazione.

 

                               Art. 3

             Prova del perfezionamento dell'investimento

  1.   Ai   fini   della    prova    dell'avvenuto    perfezionamento

dell'investimento, i soggetti richiedenti il beneficio hanno  l'onere

di  trasmettere,  oltre  alla  documentazione  tecnica  di   cui   al

successivo art. 4  il  contratto  di  acquisizione  avente  data  non

anteriore alla data di pubblicazione del decreto ministeriale n.  305

/2017 nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica  italiana,  nonche'

prova dell'integrale pagamento del prezzo  attraverso  la  produzione

della relativa fattura debitamente quietanzata, da cui  risulti,  per

le acquisizioni relative a semirimorchi anche il prezzo pagato per  i

dispositivi innovativi.

  2. Ove gli atti comprovanti l'acquisizione dei beni per i quali  si

chiede il beneficio siano redatti in lingua  straniera,  dovranno,  a

pena di esclusione, essere tradotti in  lingua  italiana  secondo  la

disposizione dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica

28   dicembre   2000   n.   445   (in   materia   di   documentazione

amministrativa).

  3. In ragione della sua peculiare  natura  ove  l'acquisizione  dei

beni  si  perfezioni  mediante  contratto  di  leasing   finanziario,

l'aspirante al beneficio ha l'onere di comprovare  il  pagamento  dei

canoni in scadenza alla data ultima per  l'invio  della  domanda.  La

prova  del  pagamento  dei  suddetti  canoni  puo'   essere   fornita

alternativamente con la  fattura  rilasciata  all'utilizzatore  dalla

societa' di leasing, debitamente quietanzata, ovvero con copia  della

ricevuta dei bonifici bancari effettuati dall'utilizzatore  a  favore

della suddetta societa'. Dovra', inoltre, essere dimostrata la  piena

disponibilita' del bene attraverso la produzione di copia del verbale

di presa in consegna del bene medesimo. La mancanza anche di uno solo

di  tali  documenti   comportera'   l'esclusione   dell'impresa   dal

beneficio.

  4.  In  caso  di  acquisizione  di  veicoli,  la  concessione   dei

contributi e' subordinata alla dimostrazione che  la  data  di  prima

immatricolazione dei veicoli sia avvenuta in Italia fra  la  data  di

pubblicazione del D.M n. 305/2017 ed il termine del 15  aprile  2018.

In nessun caso saranno prese in  considerazione  le  acquisizioni  di

veicoli  effettuate   all'estero,   ne'   i   veicoli   immatricolati

all'estero, anche se  successivamente  reimmatricolati  in  Italia  a

chilometri zero.

 

                               Art. 4

Della acquisizione dei veicoli a trazione alternativa a metano CNG  e

  gas naturale liquefatto LNG, nonche' a trazione elettrica - art. 1,

  comma 4, lettera a)

  1. Ai fini della prova della sussistenza dei requisiti tecnici  dei

veicoli nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto  di  merci  di  massa

complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate e fino a

7 tonnellate a  trazione  alternativa  a  metano  CNG,  gas  naturale

liquefatto LNG e elettrica (Full Electric) nonche' per l'acquisizione

di dispositivi idonei ad operare la riconversione di autoveicoli  per

il trasporto merci a motorizzazione termica  in  veicoli  a  trazione

elettrica, gli aspiranti al beneficio hanno l'onere di produrre:

    a) documentazione dalla quale risulti il numero di targa  (ovvero

di copia della ricevuta attestante la presentazione  dell'istanza  di

immatricolazione debitamente protocollata dall'ufficio motorizzazione

civile competente) ai fini della dimostrazione che l'immatricolazione

sia avvenuta, in Italia, ed in data successiva all'entrata in  vigore

del presente decreto;

    b) attestazione tecnica del costruttore attestante la sussistenza

delle caratteristiche tecniche  previste  dal  decreto  del  Ministro

delle infrastrutture e dei trasporti n. 305/2017;

    c) nel caso previsto dall'art. 2, comma 2, lettera c) del decreto

ministeriale n. 305/2017,  prova  documentale  dell'acquisizione  del

sistema  di  riqualificazione  elettrica   nonche'   della   relativa

omologazione giusta il decreto del Ministro  delle  infrastrutture  e

dei trasporti 1° dicembre 2015, n. 219 nel caso dell'acquisizione  di

dispositivi idonei ad operare la riconversione di autoveicoli per  il

trasporto merci  a  motorizzazione  termica  in  veicoli  a  trazione

elettrica.

  2. Relativamente ai veicoli a motorizzazione  ibrida  (elettrica  e

termica) l'aspirante al beneficio dovra' produrre, oltre  alla  prova

dell'avvenuta  immatricolazione,  anche  attestazione   tecnica   del

costruttore che certifichi che i due motori, quello termico e  quello

elettrico, sono alimentati in modo indipendente e trasmettono energia

allo stesso albero motore.

 

                               Art. 5

Radiazione per rottamazione di veicoli pesanti di massa complessiva a

  pieno carico pari o superiore a 11,5  tonnellate,  con  contestuale

  acquisizione di veicoli nuovi di fabbrica- art. 1, comma 4, lettera

  b)

  1. Quanto alla radiazione per rottamazione di  veicoli  pesanti  di

massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 11,5  tonnellate,

con contestuale acquisizione di veicoli nuovi  di  fabbrica  conformi

alla normativa euro VI di massa complessiva a  pieno  carico  pari  o

superiore a 11,5 tonnellate, gli aspiranti ai benefici hanno  l'onere

di produrre la documentazione attestante la sussistenza dei  seguenti

requisiti tecnici e condizioni:

    a) prova dell'avvenuta rottamazione con l'indicazione del  numero

di targa dei veicoli rottamati e con  dichiarazione  dell'impresa  di

demolizione dell'avvenuta rottamazione ovvero di presa in carico  dei

suddetti veicoli con l'impegno di procedere alla loro demolizione.

    b) prova  dell'avvenuta  immatricolazione  dei  veicoli  euro  VI

tramite l'indicazione del numero di targa, ovvero della richiesta  di

immatricolazione  debitamente  protocollata  dal  competente  ufficio

motorizzazione civile. Da tale documentazione dovra' risultare che il

veicolo e' stato immatricolato per la prima volta in Italia.

  2.  Ai  fini  dell'ammissione  al  contributo  la  rottamazione   e

l'acquisizione dei veicoli pesanti euro VI devono,  indipendentemente

da ogni ordine di priorita', avvenire nel  periodo  compreso  fra  la

data di pubblicazione del  decreto  ministeriale  n.  305/2017  nella

Gazzetta Ufficiale e il termine del 15 aprile 2018.

 

                               Art. 6

Acquisizione anche mediante  locazione  finanziaria,  di  rimorchi  e

  semirimorchi, nuovi di fabbrica, per il trasporto  combinato-  art.

  1, comma 4, lettera c)

  1. Quanto all'acquisizione anche mediante locazione finanziaria, di

rimorchi  e  semirimorchi,  nuovi  di  fabbrica,  per  il   trasporto

combinato ferroviario rispondenti alla normativa UIC 596-5 e  per  il

trasporto combinato marittimo dotati di ganci nave  rispondenti  alla

normativa IMO, dotati di dispositivi innovativi  volti  a  conseguire

maggiori standard di sicurezza e  di  efficienza  energetica  di  cui

all'allegato 1 del decreto ministeriale n. 305/2017, gli aspiranti ai

benefici hanno l'onere di fornire, a  pena  di  inammissibilita',  la

prova documentale come di seguito specificato:

    a) indicazione del numero di targa (ovvero trasmissione di  copia

della  ricevuta   attestante   la   presentazione   dell'istanza   di

immatricolazione debitamente protocollata dall'ufficio motorizzazione

civile    competente),    ai    fini    della    dimostrazione    che

l'immatricolazione sia avvenuta in  data  successiva  all'entrata  in

vigore del presente decreto;

    b) attestazione rilasciata esclusivamente dal  costruttore  circa

la sussistenza delle caratteristiche tecniche dei semirimorchi ed  in

particolare, a seconda dei casi, della rispondenza alla normativa UIC

596-5 quanto ai veicoli idonei al  trasporto  combinato  ferroviario,

ovvero per il trasporto combinato marittimo,  dotati  di  ganci  nave

rispondenti alla normativa IMO;

    c) documentazione comprovante l'installazione di almeno  uno  dei

dispositivi di cui all'allegato  1  al  decreto  del  Ministro  delle

infrastrutture e dei trasporti n. 305/2017;

  2. Per le acquisizioni effettuate da piccole e medie imprese, oltre

alla documentazione di cui ai punti precedenti anche:

    a) dichiarazione redatta nelle forme ed ai sensi del decreto  del

Presidente  della  Repubblica  445/2000   sottoscritta   dal   legale

rappresentante  dell'impresa  o  da  un  suo  procuratore   speciale,

attestante che gli investimenti sono stati effettuati nell'ambito  di

un  programma  di  investimenti   destinato   a   creare   un   nuovo

stabilimento, ampliare uno stabilimento esistente,  diversificare  la

produzione di uno stabilimento mediante prodotti nuovi  aggiuntivi  o

trasformare radicalmente il processo produttivo  complessivo  di  uno

stabilimento esistente;

    b) dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi e per  gli  effetti

del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.  445

sottoscritta dal legale  rappresentante  dell'impresa  o  da  un  suo

procuratore speciale attestante il  numero  delle  unita'  di  lavoro

addette (ULA) ed  il  volume  del  fatturato  conseguito  nell'ultimo

esercizio fiscale.

 

                               Art. 7

Rimorchi, semirimorchi e equipaggiamenti  per  autoveicoli  specifici

  superiori a 7 tonnellate allestiti per trasporti in  regime  ATP  e

  sostituzione delle unita' frigorifere/calorifere - art. 1, comma 4,

  lettera c)

  1. Circa l'acquisizione di rimorchi, semirimorchi o equipaggiamenti

per autoveicoli specifici superiori alle 7 tonnellate  allestiti  per

il trasporto da effettuarsi conformemente agli accordi sui  trasporti

nazionali e internazionali delle derrate deteriorabili (ATP)  mono  o

multi   temperatura,   ovvero   la    sostituzione    delle    unita'

frigorifere/calorifere non rispondenti ai requisiti di cui  al  punto

precedente, con unita' alimentate da motore conforme alla fase V  del

regolamento UE n. 2016/1628:

    a)  In  caso  di  acquisizione   di   rimorchi   o   semirimorchi

certificazione del costruttore circa  la  sussistenza  dei  requisiti

tecnici previsti dal Decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei

trasporti 305/2017 per le unita' frigorifere/calorifere;

    b) Documentazione dalla quale risulti il numero di targa  (ovvero

di copia della ricevuta attestante la presentazione  dell'istanza  di

immatricolazione debitamente protocollata dall'ufficio motorizzazione

civile competente) ai fini della dimostrazione che l'immatricolazione

sia avvenuta, in Italia, ed in data successiva all'entrata in  vigore

del decreto ministeriale n. 305/2017.

    c)  In  caso  di  sostituzione,  nei  rimorchi,  semirimorchi   o

autoveicoli specifici superiori alle 7 tonnellate  allestiti  per  il

trasporto da effettuarsi conformemente  agli  accordi  sui  trasporti

nazionali e internazionali delle derrate deteriorabili (ATP)  mono  o

multi temperatura, delle  unita'  frigorifere/calorifere  installate,

attestazione del costruttore che le  nuove  unita'  frigorifere  sono

alimentate da motore conforme alla  fase  V  del  Regolamento  UE  n.

2016/1628 o da unita' criogeniche autonome non  collegate  al  motore

del veicolo trainante oppure da  unita'  elettriche  funzionanti  con

alternatore collegato al motore del veicolo trainante.

 

                               Art. 8

Acquisizione di casse mobili e rimorchi o  semirimorchi  portacasse -

                     Art. 1, comma 4, lettera d)

  1. Quanto all'acquisizione, anche mediante  locazione  finanziaria,

di gruppi di 8 casse mobili ed 1 rimorchio o semirimorchio portacasse

gli aspiranti ai benefici  hanno  l'onere  di  produrre,  a  pena  di

inammissibilita', la seguente documentazione:

    a) contratto, ovvero ordinativo  d'acquisto  di  data  posteriore

all'entrata in vigore del decreto ministeriale n. 305/2017,  da  cui,

fra l'altro, risulti il rispetto delle proporzioni di 8 casse  mobili

ed un semirimorchio per ogni gruppo;

    b) documentazione da cui risulti che  la  consegna  dei  beni  e'

avvenuta in  data  successiva  all'entrata  in  vigore  del  presente

decreto;

    c) attestazione rilasciata esclusivamente dal  costruttore  circa

la sussistenza dei requisiti tecnici delle U.T.I.  e  la  rispondenza

alla normativa internazionale in materia.

    d) Relativamente ai veicoli documentazione dalla quale risulti il

numero di  targa  (ovvero  di  copia  della  ricevuta  attestante  la

presentazione   dell'istanza    di    immatricolazione    debitamente

protocollata dall'ufficio motorizzazione civile competente)  ai  fini

della dimostrazione che l'immatricolazione sia avvenuta,  in  Italia,

ed in data successiva all'entrata in vigore del decreto  ministeriale

n. 305/2017.

    e) documentazione da cui risulti che  la  consegna  dei  beni  e'

avvenuta in  data  successiva  all'entrata  in  vigore  del  presente

decreto;

 

                               Art. 9

                         Delle maggiorazioni

  1. Relativamente alle maggiorazioni pari al 10% del  contributo  di

cui all'art. 2, comma 6 del decreto del Ministro delle infrastrutture

e dei trasporti 19 luglio 2016 n. 243 ove ne abbiano  fatto  espressa

richiesta  nella  domanda,  gli  aspiranti  al   beneficio   dovranno

trasmettere in  allegato  alla  medesima,  dichiarazione  sostitutiva

redatta ai sensi e per gli effetti del decreto del  Presidente  della

Repubblica  28  dicembre  2000,  n.  445  sottoscritta   dal   legale

rappresentante  dell'impresa  o  da  un  suo   procuratore   speciale

attestante il numero delle unita'  di  lavoro  addette  (ULA)  ed  il

volume del fatturato conseguito nell'ultimo esercizio fiscale.

  2. Ai fini della  verifica  della  sussistenza  dei  requisiti  che

consentano l'attribuzione della qualita' di PMI in  capo  all'impresa

richiedente il contributo, rileva l'allegato 1 al regolamento (UE) n.

651/2014, articoli 1, 2, 3, 4, 5.

  3.  Ai  fini  del  riconoscimento  della   maggiorazione   per   le

acquisizioni effettuate da imprese aderenti ad una  rete  di  imprese

gli interessati dovranno trasmettere,  all'atto  della  presentazione

della domanda di ammissione ai benefici, copia del contratto di  rete

redatto nelle forme di cui all'art. 3, comma 4-ter del  decreto-legge

10 febbraio 2009, n. 5, convertito con legge 9 aprile 2009, n. 33.

  4. Laddove la qualita'  di  piccola  o  media  impresa  costituisce

requisito per ricevere il contributo, nessuna ulteriore maggiorazione

per il possesso del medesimo requisito puo' essere riconosciuta.

 

                               Art. 10

                        Attivita' istruttoria

  1.    L'Amministrazione,    per    l'espletamento    dell'attivita'

istruttoria, si avvale, mediante apposita convenzione, della societa'

Rete Autostrade Mediterranee  S.p.a.  (R.A.M.)  che  provvede,  ferma

rimanendo   la    funzione    di    indirizzo    e    di    direzione

dell'Amministrazione, all'esame delle domande presentate nei  termini

e  della  documentazione  prodotta  a  comprova  degli   investimenti

effettuati. La commissione di cui  al  successivo  comma  2,  qualora

sussistano i requisiti previsti dal presente  decreto,  inserisce  le

domande  accolte   in   appositi   elenchi,   dandone   comunicazione

all'impresa  tramite   notifica   del   relativo   provvedimento   di

ammissione.

  2. Con decreto dirigenziale e'  nominata  una  Commissione  per  la

validazione dell'istruttoria delle domande  presentate,  composta  da

Presidente, individuato tra i dirigenti  di  II  fascia  in  servizio

presso il Dipartimento per i trasporti, la  navigazione,  gli  affari

generali ed il  personale,  e  due  componenti,  individuati  tra  il

personale di area III, in servizio presso il  medesimo  Dipartimento,

nonche' da un funzionario con le funzioni di segreteria.

  3. Qualora in esito ad una prima  fase  istruttoria,  si  ravvisino

lacune comunque sanabili, vengono richieste le opportune integrazioni

agli interessati, fissando un  termine  perentorio  non  superiore  a

quindici giorni. Qualora entro detto termine l'impresa  medesima  non

abbia fornito un riscontro, ovvero detto riscontro non  sia  ritenuto

soddisfacente, l'istruttoria verra' conclusa sulla  sola  base  della

documentazione valida disponibile. In ogni caso nessuna richiesta  di

integrazione  istruttoria   e'   dovuta   per   la   mancanza   della

documentazione che doveva essere trasmessa dagli interessati  a  pena

di esclusione dal beneficio.

  4.  Nel  caso  l'attivita'  istruttoria  riveli  la  mancanza   dei

requisiti previsti a pena di esclusione dal decreto  ministeriale  n.

305/2017,  l'Amministrazione   esclude   senz'altro   l'impresa   dal

beneficio con provvedimento motivato.

 

                               Art. 11

                 Cumulabilita' degli aiuti di Stato

  1. Ai sensi dell'art. 8, commi 3, 4 e 5 del regolamento generale di

esenzione (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno  2014,  in

caso di identita' di costi  ammissibili  e  dei  beni  oggetto  degli

incentivi, gli aiuti erogati ai sensi del  summenzionato  regolamento

non possono essere cumulati con altri aiuti di Stato.

  2. Gli aiuti di Stato esentati ai sensi del regolamento d'esenzione

di cui sopra non possono essere cumulati con aiuti erogati  ai  sensi

del regolamento (UE) 1407 della commissione del 18 dicembre 2013 («de

minimis») relativamente agli stessi costi ammissibili se tale  cumulo

porta a un'intensita' di aiuto  superiore  ai  livelli  stabiliti  ai

sensi del regolamento generale di esenzione (UE) n. 651/2014.

  3. Per la verifica del rispetto delle norme sul cumulo fra aiuti di

Stato, l'Amministrazione  potra'  avvalersi  del  registro  nazionale

sugli aiuti di Stato (R.N.A.) curato  dal  Ministero  dello  sviluppo

economico.

 

                               Art. 12

                        Verifiche e controlli

  1. E' in ogni caso fatta salva la facolta' dell'Amministrazione  di

procedere   con   tutti   gli   accertamenti   in   data   successiva

all'erogazione del contributo e di procedere, in via  di  autotutela,

con l'annullamento della concessione del  contributo,  e  correlativo

obbligo di  restituzione  ove  in  esito  alle  verifiche  effettuate

emergano  gravi  irregolarita'  in   relazione   alle   dichiarazioni

sostitutive  rese  dall'acquirente  ovvero  nel  caso  di  violazione

dell'art. 1, comma 9 del decreto ministeriale n. 305/2017.

  2. Al fine di garantire l'effettivita' di quanto previsto dall'art.

1, comma 9 del  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei

trasporti n. 305/2017, l'Amministrazione provvede all'inserimento  di

appositi ostativi volti ad impedire il  cambio  di  intestazione  dei

veicoli in violazione del vincolo di inalienabilita' avvalendosi  del

C.E.D. del Dipartimento per i trasporti, la navigazione,  gli  affari

generali ed il personale.

  Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla  data

della sua pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica

italiana.

    Roma, 17 luglio 2017

 

                                      Il direttore generale: Finocchi