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Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e
della Logistica 00198 Roma - via Panama 62 - tel.
068559151-3337909556 - fax 06/8415576 e-mail: |
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Roma, 3 agosto 2017
Circolare n. 134/2017
Oggetto: Autotrasporto – Finanziamenti per
investimenti – Apertura termini del 18 settembre 2017 - D.M. 20.6.2017, D.D. 17.7.2017,
su G.U. n.178 dell’1.8.2017.
Con i
decreti indicati in oggetto, il Ministero Infrastrutture e Trasporti ha
disciplinato l’erogazione degli stanziamenti per investimenti a favore delle
imprese di autotrasporto merci in conto terzi, pari complessivamente a circa 36
milioni di euro.
Le
domande per i finanziamenti potranno essere presentate a partire dal 18 settembre 2017 ed entro il termine
perentorio del 15 aprile 2018, esclusivamente in via telematica seguendo le
modalitŕ che saranno consultabili a partire dall’11 settembre sul sito del
Ministero (sezione “autotrasporto”, voce “contributi ed incentivi”).
Gli
investimenti agevolabili devono essere intrapresi nel periodo compreso tra il 2
agosto 2017 e il 15 aprile 2018. L’importo massimo ammissibile per singola
impresa č pari a 700 mila euro e i finanziamenti non sono cumulabili con altre
agevolazioni pubbliche, comprese quelle rientranti nel regime de minimis. Gli
investimenti non possono essere alienati fino al 31 dicembre 2019. Le imprese
aderenti a una rete di impresa possono ottenere su richiesta un contributo
maggiorato del 10 per cento. Possono richiedere lo stesso beneficio le piccole
e medie imprese (fatturato fino a 50 milioni di euro; fino a 250 addetti), tranne
che per gli investimenti in rimorchi e semirimorchi per trasporto combinato e
trasporti ATP.
Di
seguito si illustrano le varie tipologie di investimenti agevolabili.
Tipologia investimento |
Caratteristiche |
Contributo erogabile (euro) |
|
Trazione
alternativa a metano CNG |
4.000 |
Automezzi
da 3,5 a 6,9 tonn |
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|
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Trazione
elettrica |
10.000 |
|
|
|
|
Trazione
alternativa a metano CNG |
8.000 |
Automezzi
pari o sup.ri a 7
tonn |
|
|
|
Trazione a gas
naturale liquefatto GNL o motozzazione ibrida |
20.000 |
|
|
|
Dispositivi
per riconversione a veicoli elettrici |
Automezzi
pari a 3,5 tonn |
Fino
a 1.000 |
|
|
|
Automezzi
EURO VI pari/ superiori a 11,5 tonn con contestuale rottamazione di altro
mezzo pari/superiore a 11,5 tonn |
Non
vincolante |
5.000 (da 11,5 a
15,9 tonn) 10.000 (16 tonn e
sup.) |
Rimorchi
e Semirimorchi per il trasporto combinato ferroviario (1) |
Rispondenza
alla normativa UIC 596-5 (combinato ferroviario) Dotazione
di ganci nave rispondenti alla normativa IMO (combinato marittimo) Dotazione
di almeno un dispositivo innovativo (2) |
1.500
(per imprese di maggiore dimensione) 10%
del costo di acquisizione (medie imprese) 20%
del costo di acquisizione (piccole imprese) Entro
un massimo di 5.000 euro a mezzo |
Tipologia investimento |
Caratteristiche |
Contributo erogabile (euro) |
Rimorchi,
semirimorchi o equipaggiamenti per autoveicoli ATP superiori a 7 tonn Sostituzione
delle unitŕ frigorifere/calorifere (1) (3) |
|
1.500
(per imprese di maggiore dimensione) 10%
del costo di acquisizione (medie imprese) 20%
del costo di acquisizione (piccole imprese) Entro
un massimo di 5.000 euro a mezzo |
Gruppi
di 8 casse mobili con 1 rimorchio o semirimorchio portacasse |
|
8.500 |
(1) Per le PMI gli
acquisti sono ammissibili qualora sostenute nell’ambito di un programma di
investimenti per la creazione di un nuovo stabilimento, o l’ampliamento di uno
stabilimento esistente, o la diversificazione della produzione di uno
stabilimento mediante prodotti nuovi aggiuntivi, o la trasformazione radicale
del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente.
(2) Sono dispositivi
innovativi: gli spoiler laterali, le appendici aerodinamiche posteriori, i
dispositivi elettronici gestiti da centrali EBS per la distribuzione del carico
sugli assali in caso di carichi parziali non uniformemente distribuiti; il Tyre
Pressure Monitoring System, oppure il Tyre Pressure and Temperature Monitoring
System oppure il Tyre Pressure and Automatic Inflating Monitoring System; il
sistema elettronico di ottimizzazione del consumo di aria dell’impianto
pneumatico abbinato al sistema di ausilio in sterzata, la Telematica
indipendente collegata all’EBS in grado di valutare l’efficienza di utilizzo di
rimorchi e semirimorchi; i dispositivi elettronici gestiti da centrali EBS per
ausilio della sterzata; il sistema elettronico di controllo dell’usura delle
pastiglie freno; il sistema elettronico di controllo dell’altezza del veicolo,
il dispositivo elettronico gestito da centraline EBS per il monitoraggio
dell’inclinazione laterale del rimorchio o semirimorchio.
(3) Gli automezzi
finanziabili devono essere dotati di unitŕ figorifere/calorifere alimentate da
motore conforme alla fase V (STAGE V) del regolamento UE n.2016/1628 o da unitŕ
criogeniche autonome non collegate al motore del veicolo trainante oppure da
unitŕ elettriche funzionanti con alternatore collegato al motore del veicolo
traninante; i gas refrigeranti devono avere un GWP inferiore a 2.500. E’
finanziabile la sostituzione nei rimorchi, semirimorchi o autoveicoli ATP
superiori a 7 tonn delle unitŕ frigorifere/calorifere non rispondenti agli
standard ecologici sopra citati.
Ogni impresa
puň presentare una sola domanda di finanziamento; i controlli vengono eseguiti
sulla base del numero di partita Iva che č un elemento essenziale della
domanda, pena l’esclusione della domanda stessa.
Ai
fini della prova dell’avvenuto perfezionamento dell’investimento i richiedenti
devono trasmettere i contratti di acquisizione e la prova dell’integrale
pagamento del prezzo; in caso di leasing occorre comprovare il pagamento dei
canoni in scadenza alla data di invio della domanda.
L’attivitŕ
istruttoria verrŕ svolta da RAM (Rete Autostrade Mediterranee Spa). I
contributi sono erogabili fino a concorrenza delle risorse disponibili per ogni
tipologia di investimento; la ripartizione puň essere rimodulata con decreto
direttoriale. Qualora le risorse per ciascuna area dovessero essere
insufficienti anche dopo la rimodulazione, gli importi dei contributi saranno
ridotti proporzionalmente.
Daniela Dringoli |
Allegati
due |
Codirettore |
D/d |
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© CONFETRA – La riproduzione totale
o parziale č consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla
Confetra. |
G.U. n. 178 dell’1.8.2017
MINISTERO
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 20 giugno 2017
Modalita' di erogazione delle
risorse per investimenti a favore delle
imprese di autotrasporto per
l'annualita' 2017.
IL
MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
Visto l'art. 10, comma 2
e 3, del regolamento (CE) n. 595/2009
del
Parlamento europeo e del
Consiglio del 18
giugno 2009, relativo
all'omologazione dei veicoli a motore e
dei motori riguardo
alle
emissioni dei veicoli pesanti (euro VI) che prevede la
possibilita'
della concessione di
incentivi finanziari per
la demolizione di
veicoli non conformi al regolamento stesso;
Visto il regolamento
(UE) n. 651/2014 della Commissione europea del
17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti
compatibili con
il mercato comune in
applicazione degli articoli
107 e 108
del
Trattato, ed, in particolare, l'art. 2,
paragrafo 1, punto
29 e
l'art. 17 che consentono
aiuti agli investimenti
a favore delle
piccole e medie imprese, nonche' gli articoli 36 e 37 che consentono
aiuti agli investimenti
per innalzare il
livello della tutela
ambientale o l'adeguamento
anticipato a future
norme dell'Unione
europea;
Visto il regolamento
(UE) 2016/1628 del Parlamento
europeo e del
Consiglio del 14 settembre
2016, relativo alle
prescrizioni in
materia di limiti di emissione di inquinanti gassosi
e particolato
inquinante e di omologazione
per i motori
a combustione interna
destinati alle
macchine mobili non
stradali, e che
modifica i
regolamenti (UE) n. 1024/2012 e (UE) n. 167/2013 e modifica
e abroga
la direttiva 97/68 (CE);
Visto l'art. 34, comma
6, della legge 25 febbraio
2008, n. 34,
recante
«Disposizioni per l'adempimento
di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita'
europee» che prevede
l'onere, per gli aspiranti ai benefici finanziari, di dichiarare
di
non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non
rimborsato, o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati
quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
Visto l'art. 19, comma
5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n.
78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.
201, che
prevede che le amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti
per
legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente la
gestione, nel rispetto
dei principi comunitari
e nazionali
conferenti, a societa' a capitale interamente pubblico, sulle
quali
le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo
a quello
esercitato su propri servizi e
che svolgono la
propria attivita'
quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello
Stato;
Visto l'art. 1, comma
150, della legge 23 dicembre 2014, n.
190 -
legge di stabilita' 2015 che autorizza, a decorrere dall'anno
2015 e
per un triennio, la spesa di 250 milioni di euro annui per
interventi
in favore del settore dell'autotrasporto;
Visto il decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze,
29 aprile 2015, n.
130, recante la
ripartizione delle risorse
destinate al settore dell'autotrasporto per il triennio
2015-2017, in
applicazione del suddetto art. 1, comma 150, della legge 23 dicembre
2014, n. 190;
Vista la legge 11 dicembre
2016 n. 232,
recante «Bilancio di
previsione dello Stato
per l'anno finanziario
2017 e bilancio
pluriennale per il triennio 2017-2019»;
Visto il decreto del
Ministro dell'economia e
delle finanze 27
dicembre 2016, n. 102065
recante «ripartizione in
capitoli delle
unita' di voto parlamentare relative al bilancio di
previsione dello
Stato per l'anno finanziario 2017 e per il triennio 2017-2019»,
che
prevede
l'iscrizione, per l'anno
2017, di euro
37.000.000 sul
capitolo 7309 dello stato di previsione della
spesa del Ministero
delle infrastrutture e dei
trasporti - «Spese
da destinare alla
prosecuzione degli interventi
volti all'utilizzo di
modalita' di
trasporto alternative
al trasporto stradale
e all'ottimizzazione
della catena logistica»;
Visto il decreto-legge
24 aprile 2017, n. 50, recante «Disposizioni
urgenti in materia finanziaria,
iniziative a favore
degli enti
territoriali, ulteriori interventi per le
zone colpite da eventi
sismici e misure per lo sviluppo» ed in particolare l'allegato
1 che
ha operato una decurtazione pari
ad euro 1.049.823
delle risorse
finanziarie originariamente stanziate a
favore degli investimenti
gia' pari ad euro 37.000.000;
Considerato, pertanto,
che, in conseguenza
della decurtazione
operata dal citato decreto-legge n. 50 del 2017, i
fondi destinati
per l'anno 2017
al finanziamento delle
misure a favore
degli
investimenti sono complessivamente pari ad euro 35.950.177;
Visto il decreto del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
1° dicembre 2015, n. 219,
pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 11
gennaio 2016, n. 7, recante
sistema di riqualificazione elettrica
destinato ad equipaggiare autovetture M e N1, recante la
disciplina
delle procedure per l'approvazione dell'installazione di sistemi
di
riqualificazione elettrica su veicoli gia' immatricolati con
motore
termico;
Visto il decreto del
Ministro dello sviluppo economico, adottato di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
25 gennaio
2016 recante «Nuova disciplina per la concessione ed erogazione
del
contributo in relazione a finanziamenti bancari
per l'acquisto di
nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte di piccole e
medie
imprese», ed, in particolare, l'art. 5, commi 3 e 8,
relativi agli
investimenti ammissibili e l'art. 7, comma 1, concernenti il
cumulo
delle agevolazioni;
Ritenuto necessario
prevedere, anche per l'anno 2017, incentivi per
la prosecuzione del processo di rinnovo del
parco veicolare delle
imprese di autotrasporto ed in particolare per l'acquisto
di veicoli
industriali a motorizzazione alternativa a gas naturale e
biometano
ed elettrica onde assicurare un minor livello di emissioni inquinanti
nei territori piu' sensibili, nonche' per le piu' lunghe
percorrenze,
al fine di massimizzare gli effetti benefici sull'ambiente;
Ritenuto di dover ricomprendere
anche i dispositivi
idonei ad
operare la riconversione in veicoli elettrici di
autoveicoli per il
trasporto merci a trazione tradizionale;
Ritenuto opportuno,
altresi', incentivare l'acquisizione di
rimorchi e semirimorchi
per trasporto intermodale, attraverso
l'ottimizzazione dell'utilizzo di modalita' alternative al trasporto
stradale, nonche' l'acquisizione di beni
strumentali destinati al
trasporto intermodale, ovvero casse mobili
e rimorchi portacasse,
anche al fine di ottimizzare la catena logistica;
Considerato che l'incentivazione per
l'acquisto di rimorchi
e
semirimorchi intermodali, dotati di dispositivi innovativi non
ancora
obbligatori, atti a conseguire maggiori standard di sicurezza
e di
efficienza energetica, nonche' di casse mobili
in connessione con
l'acquisto di rimorchi portacasse, puo' essere diretta
a tutte le
imprese nel limite
del 40 per
cento dei costi
di investimento
necessari per innalzare il livello di tutela ambientale o
per andare
oltre le norme dell'Unione europea;
Preso atto che, ai fini
della individuazione dei costi
ammissibili
per la quantificazione dei
relativi contributi, ai
sensi del
Regolamento generale di esenzione (UE) n. 651/2014 della Commissione
del 17 giugno 2014, occorre fare riferimento, in via
generale, al
sovra costo necessario per acquisire la tecnologia piu' evoluta
da un
punto di vista tecnologico ed ambientale;
Considerata la necessita'
che la previsione
della radiazione,
tramite rottamazione dei veicoli piu' obsoleti, si coniughi
con il
rinnovo del parco
veicolare, ottimizzando cosi'
gli effetti
favorevoli
sull'ambiente e sulla
sicurezza della circolazione
stradale;
Ritenuto che l'insieme
degli interventi di cui sopra, unito ad
una
maggiorazione degli incentivi a favore delle
reti di imprese
che
effettuano gli investimenti
previsti, consente di
dare un primo
impulso al rinnovamento ed alla
ristrutturazione del settore,
con
particolare riferimento alla tutela dell'ambiente, allo
sviluppo dei
servizi logistici ed
al riequilibrio modale,
anche andando ad
incidere sulla attuale polverizzazione che connota il settore
stesso;
Sentite le principali
associazioni di categoria dell'autotrasporto;
Decreta:
Art. 1
Finalita' e ambito di
applicazione
1. Le disposizioni del
presente decreto disciplinano le modalita'
di erogazione delle risorse finanziarie relative all'anno 2017,
nel
limite di spesa pari a euro 35.950.177 e la loro ripartizione
fra le
varie tipologie d'investimento.
2. Le risorse di cui al
comma 1
sono destinate ad
incentivi a
beneficio delle imprese di autotrasporto di merci per conto
di terzi
attive sul territorio italiano,
regolarmente iscritte al
Registro
elettronico nazionale e all'Albo degli autotrasportatori di
cose per
conto di terzi, per il rinnovo e l'adeguamento tecnologico
del parco
veicolare, per l'acquisizione di beni strumentali per
il trasporto
intermodale, nonche' per favorire iniziative di
collaborazione e di
aggregazione fra le imprese del settore, nei
limiti e secondo
le
modalita' di cui al presente decreto.
3. Le misure di
incentivazione sono erogate
nel rispetto dei
principi generali e delle
disposizioni settoriali del
Regolamento
generale di esenzione (UE)
n. 651/2014 della
Commissione del 17
giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili
con
il mercato comune in
applicazione degli articoli
107 e 108
del
Trattato, nonche',
ove del caso,
nel rispetto delle
condizioni
previste dall'art. 10, commi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 595/2009
del Parlamento europeo
e del Consiglio
del 18 giugno
2009 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009.
4. Ad ogni tipologia dei
seguenti investimenti sono
destinati gli
importi di seguito specificati, corrispondenti ad
una quota parte
delle risorse globalmente
disponibili, pari a
euro 35.950.177 a
seguito della decurtazione di cui decreto-legge 24 aprile
2017, n.
50:
a) 10,5 milioni di euro
per acquisizione, anche mediante
locazione
finanziaria, di autoveicoli, nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto
di merci di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5
tonnellate a trazione
alternativa a metano
CNG, gas naturale
liquefatto LNG e elettrica (Full Electric) nonche' per
l'acquisizione
di dispositivi idonei ad operare la riconversione di
autoveicoli per
il trasporto merci a motorizzazione termica in
veicoli a trazione
elettrica, ai sensi dell'art. 36 del regolamento
(CE) n. 651/2014
della Commissione del 17 giugno 2014;
b) 10 milioni di euro
per radiazione per rottamazione di
veicoli
pesanti di massa complessiva a pieno carico pari o
superiore a 11,5
tonnellate, con contestuale acquisizione di veicoli nuovi di
fabbrica
conformi alla normativa euro VI di massa complessiva a pieno
carico
pari o superiore a 11,5
tonnellate, ai sensi
di quanto previsto
dall'art. 10, commi 2 e 3,
del regolamento (CE)
n. 595/2009 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009;
c) 14,4 milioni di euro
per acquisizione anche mediante locazione
finanziaria, di rimorchi e semirimorchi, nuovi di fabbrica,
per il
trasporto combinato ferroviario rispondenti alla normativa
UIC 596-5
e per il
trasporto combinato marittimo
dotati di ganci
nave
rispondenti alla normativa
IMO, dotati di
dispositivi innovativi
volti a conseguire maggiori standard di sicurezza
e di efficienza
energetica nonche' per l'acquisizione di rimorchi e
semirimorchi o
equipaggiamenti per autoveicoli specifici superiori a
7 tonnellate
allestiti per trasporti in regime ATP, rispondenti a criteri
avanzati
di risparmio energetico e rispetto ambientale, ai
sensi di quanto
previsto dagli articoli 17 e 36
del regolamento (CE)
n. 651/2014
della Commissione del 17 giugno 2014;
d) 1.050.177 euro per
l'acquisizione, anche mediante
locazione
finanziaria, di casse mobili e rimorchi o semirimorchi
porta casse
cosi' da facilitare
l'utilizzazione di differenti
modalita' di
trasporto in combinazione fra loro senza alcuna rottura di
carico, ai
sensi di quanto previsto
dall'art. 36 del
regolamento (CE) n.
651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014.
5. I contributi,
di cui al
comma 4, sono
erogabili fino a
concorrenza delle risorse
disponibili per ogni
raggruppamento di
tipologie di investimenti.
La ripartizione degli
stanziamenti
nell'ambito delle predette aree di intervento puo' essere rimodulata
con decreto del direttore della Direzione generale per il
trasporto
stradale e per l'intermodalita' qualora, per effetto
delle istanze
presentate, si rendano disponibili risorse a favore di aree in
cui le
stesse non risultino sufficienti.
6. Ove, a causa dell'esaurimento delle
risorse disponibili per
ciascuna area anche dopo l'eventuale rimodulazione di cui al
comma 5,
il numero delle
imprese ammesse al
beneficio non consenta
l'erogazione degli importi a
ciascuna spettanti, con
decreto del
direttore della Direzione generale per il trasporto stradale
e per
l'intermodalita' si procede
alla riduzione proporzionale dei
contributi fra le stesse
imprese collocate negli
elenchi degli
ammessi a beneficio nelle aree rispetto alle quali le risorse si
sono
rivelate insufficienti.
7. Al fine di garantire
il rispetto delle soglie di notifica di cui
all'art. 4 del
citato regolamento (UE)
n. 651/2014, nonche'
di
garantire che la platea dei beneficiari presenti
sufficienti margini
di rappresentativita' del settore, l'importo massimo
ammissibile per
gli investimenti di cui al comma
4 per singola
impresa non puo'
superare euro 700.000,00. Qualora l'importo superi tale
limite viene
ridotto fino al raggiungimento della soglia ammessa. Tale
soglia non
e' derogabile anche in caso di accertata disponibilita' delle
risorse
finanziarie rispetto alle
richieste pervenute e
dichiarate
ammissibili.
8. Al fine di evitare il
superamento delle intensita' massime
di
aiuto previste dal regolamento (UE) n. 651/2014 della
Commissione del
17 giugno 2014,
e' esclusa la
cumulabilita', per le
medesime
tipologie di investimenti e per i medesimi
costi ammissibili, dei
contributi previsti
dal presente decreto
con altre agevolazioni
pubbliche, incluse quelle concesse a titolo de minimis ai sensi
del
regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre
2013.
9. I beni di cui al
comma 4 non possono essere alienati e
devono
rimanere nella disponibilita' del beneficiario del contributo
fino a
tutto il 31 dicembre 2019, pena la revoca del contributo
erogato. Non
si procede comunque
all'erogazione del contributo
nel caso di
trasferimento della disponibilita' dei beni oggetto degli
incentivi
nel periodo intercorrente fra la data di presentazione
della domanda
e la data di pagamento del beneficio.
Art. 2
Importi dei contributi, costi ammissibili
e intensita' di aiuto
1. Gli investimenti di
cui al presente decreto sono
finanziabili
esclusivamente se
avviati dalla data
di entrata in
vigore del
presente decreto ed ultimati entro il 15 aprile 2018.
2. In relazione agli
investimenti di cui
all'art. 1, comma
4,
lettera a), del presente decreto, sono finanziabili le acquisizioni,
anche mediante locazione finanziaria:
a) di automezzi
industriali pesanti nuovi di
fabbrica a trazione
alternativa a metano CNG e elettrica di massa
complessiva a pieno
carico pari o superiore a 3,5
tonnellate e fino
a 7 tonnellate,
nonche' veicoli a motorizzazione
ibrida (diesel +
elettrico). Il
contributo e' determinato in euro 4.000 per ogni
veicolo CNG e a
motorizzazione ibrida e in euro 10.000 per ogni
veicolo elettrico,
considerando la
notevole differenza di
costo con i
veicoli ad
alimentazione diesel;
b) di automezzi
industriali pesanti nuovi di
fabbrica a trazione
alternativa a metano CNG e
gas naturale liquefatto
LNG di massa
complessiva a pieno carico
pari o superiore
a 7 tonnellate.
Il
contributo e' determinato in euro 8.000 per ogni veicolo a
trazione
alternativa a metano CNG, ed
in euro 20.000
per ogni veicolo
a
trazione alternativa a
gas naturale liquefatto
LNG ovvero a
motorizzazione ibrida (diesel + elettrico), considerando la notevole
differenza di costo con i veicoli ad alimentazione diesel;
c) per
l'acquisizione di dispositivi
idonei ad operare
la
riconversione di autoveicoli
di massa complessiva
pari a 3,5
tonnellate per il
trasporto merci come
veicoli elettrici il
contributo e' determinato in misura pari al 40 per cento
dei costi
ammissibili, comprensivi del dispositivo e
dell'allestimento con un
tetto massimo pari a 1.000 euro.
3. In relazione agli
investimenti di cui
all'art. 1, comma
4,
lettera b), del presente decreto, e' finanziabile la radiazione
per
rottamazione di automezzi di massa complessiva a pieno carico
pari o
superiore a 11,5
tonnellate, con contestuale
acquisizione, anche
mediante locazione
finanziaria, di automezzi
industriali pesanti
nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto merci di massa
complessiva a
pieno carico pari o superiore
a 11,5 tonnellate,
conformi alla
normativa anti inquinamento euro VI. Il
contributo e' determinato
avuto riguardo al sovra costo necessario per la acquisizione
di un
veicolo che soddisfi i limiti di emissione euro VI
in sostituzione
del veicolo radiato: euro 5.000 per ogni veicolo euro
VI di massa
complessiva a pieno carico da 11,5 tonnellate a 16 tonnellate,
euro
10.000 per ogni veicolo euro VI di massa complessiva a pieno
carico
pari o superiore a 16 tonnellate.
4. In relazione agli
investimenti di cui
all'art. 1, comma
4,
lettera c) del presente decreto, sono finanziabili:
a) le
acquisizioni anche mediante
locazione finanziaria, di
rimorchi e semirimorchi,
nuovi di fabbrica,
per il trasporto
combinato ferroviario rispondenti alla normativa UIC 596-5
e per
il
trasporto combinato marittimo dotati di ganci nave rispondenti
alla
normativa IMO, dotati di almeno
un dispositivo innovativo
di cui
all'allegato 1 al presente decreto;
b) rimorchi,
semirimorchi o equipaggiamenti per
autoveicoli
specifici superiori alle 7 tonnellate allestiti per il trasporto
da
effettuarsi conformemente agli
accordi sui trasporti
nazionali e
internazionali delle derrate
deteriorabili (ATP) mono
o multi
temperatura purche' le unita' frigorifere/calorifere siano
alimentate
da motore conforme alla fase
V (STAGE V)
del regolamento UE n.
2016/1628 o da unita' criogeniche autonome non collegate
al motore
del veicolo trainante oppure da
unita' elettriche funzionanti
con
alternatore collegato al
motore del veicolo
trainante. Tutte le
unita'
precedentemente indicate dovranno
essere dotate di
gas
refrigeranti con un GWP inferiore a 2.500;
c) sostituzione, nei
rimorchi, semirimorchi o autoveicoli specifici
superiori alle 7 tonnellate allestiti per il trasporto da
effettuarsi
conformemente agli accordi sui trasporti nazionali e
internazionali
delle derrate deteriorabili (ATP) mono o
multi temperatura, delle
unita' frigorifere/calorifere installate, ove non
rispondenti agli
standard ambientali
di cui alla
lettera precedente, con
unita'
frigorifere/calorifere alimentate da motore
conforme alla fase V
(STAGE V) del regolamento UE n. 2016/1628 o
da unita' criogeniche
autonome non collegate al motore
del veicolo trainante
oppure da
unita' elettriche funzionanti con alternatore collegato al
motore del
veicolo trainante. Tali
unita' dovranno essere
funzionanti
esclusivamente con gas refrigeranti con un GWP inferiore a
2.500.
5. Nei casi di cui al
comma 4, le lettere a), b) e c) il contributo
viene determinato come di seguito indicato:
a) per le acquisizioni
effettuate da piccole e medie imprese
nel
limite del 10 per cento del costo di acquisizione in caso
di medie
imprese e del 20 per cento di tale costo per le piccole
imprese, con
un tetto massimo di euro 5.000 semirimorchio o autoveicolo specifico
superiore a 7 tonnellate
allestito per trasporti
in regime ATP,
ovvero per ogni unita' refrigerante/calorifera a superiore
standard
ambientale, secondo quando
indicato al comma
4, lettera c),
installata su tali veicoli. Le acquisizioni sono
ammissibili qualora
sostenute nell'ambito di un programma di
investimenti destinato a
creare un nuovo stabilimento, ampliare uno stabilimento esistente,
diversificare la produzione di
uno stabilimento mediante
prodotti
nuovi aggiuntivi o trasformare radicalmente il
processo produttivo
complessivo di uno stabilimento esistente;
b) per le acquisizioni
effettuate da imprese che non rientrano
tra
le piccole e medie
imprese in euro
1.500, tenuto conto
che e'
possibile incentivare il 40 per cento della differenza di costo
tra i
veicoli intermodali dotati di
almeno un dispositivo
innovativo e
veicoli equivalenti stradali
e dei maggiori
costi dei veicoli
equipaggiati con dispositivi per trasporto ATP rispondenti
a criteri
avanzati di risparmio energetico e rispetto ambientale,
ovvero dei
maggiori costi delle
unita'
refrigeranti/calorifere a superiore
standard ambientale, secondo quando indicato al comma 4,
lettera c),
installate su tali veicoli.
6. In relazione agli
investimenti di cui
all'art. 1, comma
4,
lettera d), del presente decreto, sono finanziabili le acquisizioni,
effettuate anche mediante locazione finanziaria, di gruppi di 8
casse
mobili e 1 rimorchio o semirimorchio porta casse. Il contributo
viene
determinato, tenuto conto dei costi aggiuntivi rispetto all'acquisto
di veicoli equivalenti stradali, in euro
8.500 per l'acquisto
di
ciascun insieme di 8 casse e 1 rimorchio o semirimorchio.
7. I contributi di cui
al presente decreto sono maggiorati
del 10
per cento in caso di acquisizioni effettuate da parte di
piccole e
medie imprese, ove gli interessati ne facciano
espressa richiesta,
nei seguenti casi:
a) per le acquisizioni
di cui ai commi 2, 3 e 6. A tal
fine gli
interessati trasmettono, all'atto della presentazione della
domanda
di ammissione ai benefici, dichiarazione sostitutiva redatta ai
sensi
e per gli effetti del decreto
del Presidente della
Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, attestante il numero delle unita'
di lavoro
dipendenti (ULA) e il volume
del fatturato conseguito
nell'ultimo
esercizio fiscale;
b) per le acquisizioni
di cui al presente articolo, se effettuate
da imprese aderenti
ad una rete
di imprese. A
tal file gli
interessati trasmettono, all'atto della presentazione della
domanda
di ammissione ai benefici, oltre alla dichiarazione di cui al punto
a), copia del contratto di rete redatto nelle forme di cui
all'art.
3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5,
convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.
8. Le maggiorazioni di
cui al comma
7 sono cumulabili
e si
applicano entrambe sull'importo netto del contributo.
Art. 3
Modalita' di dimostrazione dei
requisiti richiesti
1. In relazione alla
acquisizione dei beni di cui
all'art. 2 gli
aspiranti ai benefici
hanno l'onere di
fornire, a pena
di
inammissibilita', la prova
documentale che i
beni acquisiti
possiedono le caratteristiche tecniche
richieste dal presente
decreto.
2. Con decreto del
direttore della Direzione generale
per il
trasporto stradale e
per l'intermodalita', da
adottarsi entro
quindici giorni decorrenti
dalla data di
entrata in vigore
del
presente decreto, sono definite le modalita'
di dimostrazione dei
suddetti requisiti. Con il medesimo
decreto sono definite
le
modalita' di presentazione delle
domande, secondo quanto
previsto
all'art. 4.
Art. 4
Destinatari della misura di
aiuto
1. Possono proporre
domanda le imprese di autotrasporto di cose per
conto di terzi,
nonche' le strutture
societarie, risultanti
dall'aggregazione di dette imprese, costituite a norma del libro
V,
titolo VI, capo I, o del libro V, titolo X, capo II,
sezioni II e
II-bis del codice civile, iscritte al Registro elettronico nazionale
istituito dal regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento
europeo e
del Consiglio del 21 ottobre 2009 ovvero le imprese
che esercitano
con veicoli di massa
complessiva fino a
1,5 tonnellate iscritte
all'Albo nazionale delle
imprese che esercitano
l'attivita' di
autotrasporto.
2. Le modalita' di
presentazione delle domande
e i conseguenti
adempimenti
gestionali relativi all'istruttoria delle
richieste
pervenute sono stabilite con il decreto di cui all'art. 3, comma
2.
Art. 5
Entrata in vigore
1. Il presente decreto
entra in vigore il giorno successivo
alla
data della sua
pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 20 giugno 2017
Il Ministro: Delrio
Registrato alla Corte dei conti il 10 luglio 2017
Ufficio controllo atti
Ministero delle infrastrutture e
dei
trasporti, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare, registro n. 1, foglio n. 2827
Allegato 1
Dispositivi
innovativi (art. 2, comma 4 lett. a)
1. Spoiler laterali
(ammesse dal Reg.
UE N. 1230/2012,
masse e
dimensioni).
2. Appendici aerodinamiche
posteriori.
3. Dispositivi elettronici
gestititi da centraline EBS
(Electronic
Braking System) per la distribuzione del
carico sugli assali in
caso di carchi parziali o non uniformemente
distribuiti.
4. Tyre Pressure Monitoring System (TPMS), oppure Tyre Pressure
and
Temperature Monitoring System
(TPTMS), oppure Tyre Pressure and
Automatic Inflating Monitoring System.
5. Sistema elettronico
di ottimizzazione del
consumo di aria
dell'impianto pneumatico
abbinato al sistema
di ausilio in
sterzata determinando un minor lavoro del
compressore del veicolo
trainante con riduzione dei consumi di
carburante.
6. Telematica i
ndipendente collegata all'EBS
(Electronic Braking
System) in grado di valutare l'efficienza
di utilizzo di rimorchi
e semirimorchi (tkm).
7. Dispositivi elettronici
gestititi da centraline EBS
(Electronic
Braking System) per ausilio in sterzata.
8. Sistema elettronico di
controllo dell'usura delle pastiglie freno.
9. Sistema elettronico di
controllo dell'altezza del tetto veicolo,
oppure Sistema elettronico automatico
gestito da centraline EBS
(Electronic Braking System ) che ad
una data
velocita' abbassa
l'assetto di marcia del rimorchio e
migliora il coefficiente di
penetrazione aerodinamica del veicolo o del
complesso veicolare.
10. Dispositivo elettronico
gestito da centraline
EBS (Electronic
Braking System) per il monitoraggio
dell'inclinazione laterale
del rimorchio o semirimorchio ribaltabile
durante le fasi
di
scarico
e del relativo
superamento dei valori
limite di
sicurezza.
MINISTERO
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 17 luglio 2017
Disposizioni operative di
attuazione delle misure incentivanti di cui
al decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti 20
giugno 2017.
IL
DIRETTORE GENERALE
per il trasporto
stradale e per l'intermodalita'
Visto l'art. 1, comma
150 della legge 23 dicembre
2014, n. 190
(legge di stabilita' 2015) che autorizza, a decorrere
dall'anno 2015
e per un triennio,
la spesa di
250 milioni di
euro annui per
interventi in favore del settore dell'autotrasporto;
Visto il decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze,
29 aprile 2015, n.
130, recante la
ripartizione delle risorse
destinate al settore dell'autotrasporto per il triennio
2015-2017, in
applicazione del suddetto art. 1, comma 150 della legge 23 dicembre
2014, n. 190;
Considerato che, in
relazione al combinato disposto del decreto del
Ministro dell'economia
e delle finanze
27 dicembre 2016
e del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, i fondi
destinati per l'anno
2017 al finanziamento delle
misure a favore
degli investimenti
ammontano complessivamente ad euro 35.950.177;
Visto il decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti
20 giugno 2017, n. 305
(d'ora in avanti
decreto ministeriale n.
305/2017), recante le modalita' di erogazione delle risorse
destinate
per l'anno 2017 all'incentivazione di iniziative
imprenditoriali nel
settore dell'autotrasporto di merci, registrato dalla Corte dei
Conti
in data 10 luglio 2017;
Visto in particolare
l'art. 3, comma
2 del suddetto
decreto
ministeriale che rinvia ad
un successivo decreto
dirigenziale la
disciplina delle modalita' di dimostrazione, da parte degli
aspiranti
ai benefici, dei requisiti tecnici di ammissibilita' ai
contributi,
nonche' le modalita' di presentazione delle domande di
ammissione ai
benefici medesimi;
Considerato che le
misure di aiuto di cui al summenzionato
decreto
ministeriale 305/2017 costituiscono aiuti di Stato;
Considerato, in
particolare, che alcune misure di
aiuto a favore
del settore sono inquadrate
nella cornice giuridica
di cui al
regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno
2014 che
dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il
mercato comune
in applicazione
degli articoli 107
e 108 del
Trattato, ed in
particolare l'art. 17 che consente aiuti agli investimenti a
favore
delle piccole e medie imprese, nonche' gli
articoli 36 e 37 che
consentono aiuti agli investimenti per innalzare
il livello della
tutela ambientale o
l'adeguamento anticipato a
future norme
dell'Unione europea;
Considerato inoltre che
la tipologia d'investimento di cui all'art.
1, comma 4
lettera b) del
decreto ministeriale 305/2017
e'
inquadrabile nell'ambito dell'art. 10, comma 2 e 3
del regolamento
(CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18
giugno
2009 relativo all'omologazione dei veicoli a
motore e dei motori
riguardo alle emissioni dei veicoli pesanti (euro VI) che
prevede la
possibilita' della concessione
di incentivi finanziari
per la
demolizione di veicoli non conformi al regolamento stesso;
Visto l'art. 8 del
summenzionato regolamento (UE) n. 651/2014
in
materia di cumulo degli incentivi costituenti aiuti di Stato;
Visto, inoltre, l'allegato
1 al regolamento
(UE) n. 651/2014
recante la definizione di PMI e la specificazione dei criteri
per la
loro individuazione sotto il profilo finanziario
e dei lavoratori
addetti (ULA);
Visto l'art. 19, comma
5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n.
78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.
201, che
prevede che le amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti
per
legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne
direttamente la
gestione, nel rispetto
dei principi comunitari
e nazionali
conferenti, a societa' a capitale interamente pubblico, sulle
quali
le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo
a quello
esercitato su propri servizi e
che svolgono la
propria attivita'
quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello
Stato;
Vista la legge 29 luglio
2015, n. 115 recante
«Disposizioni per
l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
all'Unione europea» (Legge europea 2014) in materia
di istituzione
del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (R.N. A.);
Vista la legge n.
241/1990, recante («Nuove norme in
materia di
procedimento amministrativo e di
diritto di accesso
ai documenti
amministrativi») e successive modificazioni e integrazioni;
Considerato, dunque, di
dover dare attuazione all'art. 3,
comma 2
del summenzionato decreto ministeriale n. 305/2017, che rinvia
ad un
decreto dirigenziale disporre
in ordine alle
modalita' di
presentazione delle istanze di ammissione ai benefici ed
in ordine
alla documentazione tecnica
e amministrativa da
allegare alle
domande;
Decreta:
Art. 1
Finalita'
1. Il
presente decreto disciplina
le modalita' operative
ed
attuative della misura
d'incentivazione di cui
al decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
n. 305/2017, giusta
quanto dispone l'art. 4 dello stesso decreto in ordine alla gestione
dell'attivita' istruttoria, alle
modalita' di presentazione
delle
domande di ammissione
ai benefici, nonche'
alle modalita' di
dimostrazione dei requisiti tecnici dei beni acquisiti.
Art. 2
Termini, modalita' di compilazione e di
presentazione delle domande
1. Ai fini
dell'ammissione agli incentivi di cui all'art. 1, comma
4, lettere a), b), c), d), possono proporre domanda
esclusivamente in
via telematica, utilizzando il portale dell'automobilista
le imprese
di autotrasporto di cose per conto di terzi,
nonche' le strutture
societarie, risultanti dall'aggregazione di dette imprese,
costituite
a norma del libro V, titolo VI, capo I, o del libro V, titolo X,
capo
II, sezioni II e II-bis del codice civile, ed iscritte
al registro
elettronico nazionale istituito dal regolamento (CE) n.
1071/2009 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009.
Le domande
devono comunque contenere, a pena di
inammissibilita', i seguenti
elementi:
a) ragione sociale
dell'impresa o del raggruppamento di imprese;
b) sede dell'impresa o
del raggruppamento di imprese;
c) legale
rappresentante dell'impresa o del
raggruppamento di
imprese;
d) codice fiscale;
e) partita IVA;
f) indirizzo di posta
elettronica certificata;
g) indirizzo
del legale rappresentante dell'impresa
o del
raggruppamento di imprese;
h) firma
del legale rappresentante dell'impresa o
del
raggruppamento di imprese;
i) numero di
iscrizione al Registro
elettronico nazionale, o
numero di iscrizione all'Albo degli autotrasportatori di
cose per
conto di terzi per le imprese di autotrasporto di merci per
conto di
terzi che esercitano la professione esclusivamente con
veicoli di
massa complessiva fino a 1,5 tonnellate;
j) iscrizione alla
Camera di Commercio, Industria ed Artigianato.
2. Ogni impresa,
anche se
associata ad un
consorzio o a una
cooperativa, puo' presentare una sola domanda di contributo.
Ai fini
della verifica
dell'unicita' delle domande
rileva il numero
di
partita IVA delle imprese
richiedenti e di
iscrizione al R.E.N.
ovvero all'Albo degli
autotrasportatori; all'uopo le
imprese,
singolarmente o attraverso le loro aggregazioni,
dovranno indicare
chiaramente, a pena di esclusione, il numero di
partita IVA e di
iscrizione proprio o di
ciascuna impresa aggregata
richiedente i
contributi.
3. Le domande per
accedere ai contributi devono essere presentate a
partire dal 18 settembre 2017 ed entro il termine
perentorio del 15
aprile 2018 esclusivamente in via telematica, sottoscritte
con firma
digitale dal rappresentante legale
dell'impresa, o da
un suo
procuratore speciale del consorzio o della cooperativa
richiedente,
seguendo le specifiche modalita' che saranno pubblicate nel
sito web
del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti nella
sezione
«autotrasporto» - «contributi
ed incentivi», a
partire dal 11
settembre 2017. Il
sistema elettronico rilascera'
ricevuta
comprovante l'avvenuta trasmissione della domanda a tutti gli
effetti
di legge.
4. Contestualmente alla
domanda elettronica di cui
al comma 3,
l'interessato
dichiara ai sensi
dell'art. 47 del
decreto del
Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000,
n. 445, di non
rientrare tra coloro che
hanno ricevuto e,
successivamente non
rimborsato, ovvero depositato
in un conto
bloccato, gli aiuti
individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione
europea,
nonche' dichiarazione redatta nelle forme ed ai sensi del
decreto del
Presidente della Repubblica 445/2000 attestante che l'impresa
non e'
sottoposta a procedure concorsuali o alla procedura di
liquidazione
volontaria, e che
non si trova
nelle condizioni per
essere
qualificate come imprese in difficolta' secondo quanto disposto
dal
regolamento (UE) n. 651/2014
5. Ai fini
della proponibilita' delle
domande, gli aspiranti
beneficiari, dovranno
comprovare contestualmente alla domanda di
ammissione ai benefici, nei modi e nei termini di cui al
successivo
art. 3, la sussistenza
delle caratteristiche tecniche
dei beni
acquisiti ed allegare obbligatoriamente, a pena di
esclusione, tutta
la documentazione
richiesta. In nessun
caso sono ammissibili
a
contributo gli investimenti avviati in data anteriore al
giorno di
pubblicazione del decreto ministeriale 305/2017. Scaduto il
termine
per la presentazione
telematica della domanda
il sistema non
consentira' in nessun caso ulteriori trasmissioni di
documentazione.
6. Le domande trasmesse
in forma differente rispetto alla modalita'
telematica di cui al precedente comma non verranno prese
in nessun
caso in considerazione.
Art. 3
Prova del perfezionamento
dell'investimento
1. Ai
fini della prova
dell'avvenuto perfezionamento
dell'investimento, i soggetti richiedenti il beneficio
hanno l'onere
di trasmettere, oltre
alla documentazione tecnica
di cui al
successivo art. 4 il contratto
di acquisizione avente
data non
anteriore alla data di pubblicazione del decreto ministeriale
n. 305
/2017 nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana,
nonche'
prova dell'integrale pagamento del prezzo attraverso
la produzione
della relativa fattura debitamente quietanzata, da cui risulti,
per
le acquisizioni relative a semirimorchi anche il prezzo pagato
per i
dispositivi innovativi.
2. Ove gli atti
comprovanti l'acquisizione dei beni per i quali
si
chiede il beneficio siano redatti in lingua straniera,
dovranno, a
pena di esclusione, essere tradotti in lingua
italiana secondo la
disposizione dell'art. 33 del decreto del Presidente della
Repubblica
28 dicembre 2000
n. 445 (in
materia di documentazione
amministrativa).
3. In ragione della sua
peculiare natura ove
l'acquisizione dei
beni si perfezioni
mediante contratto di
leasing finanziario,
l'aspirante al beneficio ha l'onere di comprovare il
pagamento dei
canoni in scadenza alla data ultima per l'invio
della domanda. La
prova del pagamento
dei suddetti canoni
puo' essere fornita
alternativamente con la
fattura rilasciata all'utilizzatore dalla
societa' di leasing, debitamente quietanzata, ovvero con
copia della
ricevuta dei bonifici bancari effettuati dall'utilizzatore a
favore
della suddetta societa'. Dovra', inoltre, essere dimostrata
la piena
disponibilita' del bene attraverso la produzione di copia del
verbale
di presa in consegna del bene medesimo. La mancanza anche di uno
solo
di tali documenti
comportera' l'esclusione dell'impresa dal
beneficio.
4. In
caso di acquisizione
di veicoli, la
concessione dei
contributi e' subordinata alla dimostrazione che la
data di prima
immatricolazione dei veicoli sia avvenuta in Italia fra la
data di
pubblicazione del D.M n. 305/2017 ed il termine del 15 aprile
2018.
In nessun caso saranno prese in
considerazione le acquisizioni
di
veicoli effettuate all'estero,
ne' i veicoli
immatricolati
all'estero, anche se
successivamente
reimmatricolati in Italia
a
chilometri zero.
Art. 4
Della acquisizione dei
veicoli a trazione alternativa a metano CNG
e
gas naturale liquefatto LNG, nonche' a
trazione elettrica - art. 1,
comma 4, lettera a)
1. Ai fini della prova
della sussistenza dei requisiti tecnici
dei
veicoli nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto di
merci di massa
complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate e
fino a
7 tonnellate a
trazione alternativa a
metano CNG, gas
naturale
liquefatto LNG e elettrica (Full Electric) nonche' per
l'acquisizione
di dispositivi idonei ad operare la riconversione di
autoveicoli per
il trasporto merci a motorizzazione termica in
veicoli a trazione
elettrica, gli aspiranti al beneficio hanno l'onere di produrre:
a) documentazione
dalla quale risulti il numero di targa
(ovvero
di copia della ricevuta attestante la presentazione dell'istanza
di
immatricolazione debitamente protocollata dall'ufficio
motorizzazione
civile competente) ai fini della dimostrazione che
l'immatricolazione
sia avvenuta, in Italia, ed in data successiva all'entrata
in vigore
del presente decreto;
b) attestazione
tecnica del costruttore attestante la sussistenza
delle caratteristiche tecniche
previste dal decreto
del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti n. 305/2017;
c) nel caso previsto
dall'art. 2, comma 2, lettera c) del decreto
ministeriale n. 305/2017,
prova documentale dell'acquisizione del
sistema di riqualificazione elettrica
nonche' della relativa
omologazione giusta il decreto del Ministro delle
infrastrutture e
dei trasporti 1° dicembre 2015, n. 219 nel caso
dell'acquisizione di
dispositivi idonei ad operare la riconversione di autoveicoli
per il
trasporto merci a motorizzazione termica
in veicoli a
trazione
elettrica.
2. Relativamente ai
veicoli a motorizzazione ibrida (elettrica
e
termica) l'aspirante al beneficio dovra' produrre, oltre alla
prova
dell'avvenuta
immatricolazione, anche attestazione
tecnica del
costruttore che certifichi che i due motori, quello termico
e quello
elettrico, sono alimentati in modo indipendente e trasmettono
energia
allo stesso albero motore.
Art. 5
Radiazione per rottamazione
di veicoli pesanti di massa complessiva a
pieno carico pari o superiore a 11,5 tonnellate,
con contestuale
acquisizione di veicoli nuovi di fabbrica-
art. 1, comma 4, lettera
b)
1. Quanto alla
radiazione per rottamazione di
veicoli pesanti di
massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 11,5 tonnellate,
con contestuale acquisizione di veicoli nuovi di
fabbrica conformi
alla normativa euro VI di massa complessiva a pieno
carico pari o
superiore a 11,5 tonnellate, gli aspiranti ai benefici
hanno l'onere
di produrre la documentazione attestante la sussistenza dei seguenti
requisiti tecnici e condizioni:
a) prova dell'avvenuta
rottamazione con l'indicazione del
numero
di targa dei veicoli rottamati e con dichiarazione
dell'impresa di
demolizione dell'avvenuta rottamazione ovvero di presa in
carico dei
suddetti veicoli con l'impegno di procedere alla loro
demolizione.
b) prova dell'avvenuta
immatricolazione dei veicoli
euro VI
tramite l'indicazione del numero di targa, ovvero della
richiesta di
immatricolazione
debitamente protocollata dal
competente ufficio
motorizzazione civile. Da tale documentazione dovra' risultare
che il
veicolo e' stato immatricolato per la prima volta in Italia.
2. Ai
fini dell'ammissione al
contributo la rottamazione
e
l'acquisizione dei veicoli pesanti euro VI devono, indipendentemente
da ogni ordine di priorita', avvenire nel periodo
compreso fra la
data di pubblicazione del
decreto ministeriale n.
305/2017 nella
Gazzetta Ufficiale e il termine del 15 aprile 2018.
Art. 6
Acquisizione anche
mediante locazione finanziaria,
di rimorchi e
semirimorchi, nuovi di fabbrica, per il
trasporto combinato- art.
1, comma 4, lettera c)
1. Quanto
all'acquisizione anche mediante locazione finanziaria, di
rimorchi e semirimorchi,
nuovi di fabbrica,
per il trasporto
combinato ferroviario rispondenti alla normativa UIC 596-5
e per
il
trasporto combinato marittimo dotati di ganci nave rispondenti
alla
normativa IMO, dotati di dispositivi innovativi volti
a conseguire
maggiori standard di sicurezza e
di efficienza energetica
di cui
all'allegato 1 del decreto ministeriale n. 305/2017, gli
aspiranti ai
benefici hanno l'onere di fornire, a pena
di inammissibilita', la
prova documentale come di seguito specificato:
a) indicazione del
numero di targa (ovvero trasmissione di
copia
della ricevuta attestante
la presentazione dell'istanza di
immatricolazione debitamente protocollata dall'ufficio
motorizzazione
civile
competente), ai fini
della dimostrazione che
l'immatricolazione sia avvenuta in data
successiva all'entrata in
vigore del presente decreto;
b) attestazione
rilasciata esclusivamente dal
costruttore circa
la sussistenza delle caratteristiche tecniche dei semirimorchi
ed in
particolare, a seconda dei casi, della rispondenza alla
normativa UIC
596-5 quanto ai veicoli idonei al trasporto
combinato ferroviario,
ovvero per il trasporto combinato marittimo, dotati
di ganci nave
rispondenti alla normativa IMO;
c) documentazione
comprovante l'installazione di almeno
uno dei
dispositivi di cui all'allegato
1 al decreto
del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti n. 305/2017;
2. Per le acquisizioni
effettuate da piccole e medie imprese, oltre
alla documentazione di cui ai punti precedenti anche:
a) dichiarazione
redatta nelle forme ed ai sensi del decreto
del
Presidente della Repubblica
445/2000 sottoscritta dal
legale
rappresentante
dell'impresa o da
un suo procuratore
speciale,
attestante che gli investimenti sono stati effettuati
nell'ambito di
un programma di
investimenti destinato a
creare un nuovo
stabilimento, ampliare uno stabilimento esistente, diversificare
la
produzione di uno stabilimento mediante prodotti nuovi aggiuntivi
o
trasformare radicalmente il processo produttivo complessivo
di uno
stabilimento esistente;
b) dichiarazione
sostitutiva redatta ai sensi e per
gli effetti
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445
sottoscritta dal legale
rappresentante dell'impresa o
da un suo
procuratore speciale attestante il numero
delle unita' di lavoro
addette (ULA) ed il volume
del fatturato conseguito
nell'ultimo
esercizio fiscale.
Art. 7
Rimorchi, semirimorchi e
equipaggiamenti per autoveicoli
specifici
superiori a 7 tonnellate allestiti per
trasporti in regime ATP e
sostituzione delle unita'
frigorifere/calorifere - art. 1, comma 4,
lettera c)
1. Circa l'acquisizione
di rimorchi, semirimorchi o equipaggiamenti
per autoveicoli specifici superiori alle 7 tonnellate allestiti
per
il trasporto da effettuarsi conformemente agli accordi sui trasporti
nazionali e internazionali delle derrate deteriorabili
(ATP) mono o
multi temperatura, ovvero
la sostituzione delle
unita'
frigorifere/calorifere non rispondenti ai requisiti di cui al
punto
precedente, con unita' alimentate da motore conforme alla fase
V del
regolamento UE n. 2016/1628:
a) In
caso di acquisizione
di rimorchi o
semirimorchi
certificazione del costruttore circa la
sussistenza dei requisiti
tecnici previsti dal Decreto del Ministro delle infrastrutture
e dei
trasporti 305/2017 per le unita' frigorifere/calorifere;
b) Documentazione
dalla quale risulti il numero di targa
(ovvero
di copia della ricevuta attestante la presentazione dell'istanza
di
immatricolazione debitamente protocollata dall'ufficio
motorizzazione
civile competente) ai fini della dimostrazione che
l'immatricolazione
sia avvenuta, in Italia, ed in data successiva all'entrata
in vigore
del decreto ministeriale n. 305/2017.
c) In
caso di sostituzione,
nei rimorchi, semirimorchi
o
autoveicoli specifici superiori alle 7 tonnellate allestiti
per il
trasporto da effettuarsi conformemente agli
accordi sui trasporti
nazionali e internazionali delle derrate deteriorabili
(ATP) mono o
multi temperatura, delle
unita'
frigorifere/calorifere
installate,
attestazione del costruttore che le nuove
unita' frigorifere sono
alimentate da motore conforme alla fase
V del Regolamento
UE n.
2016/1628 o da unita' criogeniche autonome non collegate
al motore
del veicolo trainante oppure da
unita' elettriche funzionanti
con
alternatore collegato al motore del veicolo trainante.
Art. 8
Acquisizione di casse mobili
e rimorchi o semirimorchi portacasse -
Art.
1, comma 4, lettera d)
1. Quanto
all'acquisizione, anche mediante
locazione finanziaria,
di gruppi di 8 casse mobili ed 1 rimorchio o semirimorchio
portacasse
gli aspiranti ai benefici
hanno l'onere di
produrre, a pena
di
inammissibilita', la seguente documentazione:
a) contratto, ovvero
ordinativo d'acquisto di
data posteriore
all'entrata in vigore del decreto ministeriale n. 305/2017, da
cui,
fra l'altro, risulti il rispetto delle proporzioni di 8
casse mobili
ed un semirimorchio per ogni gruppo;
b) documentazione da
cui risulti che la consegna
dei beni e'
avvenuta in data successiva
all'entrata in vigore
del presente
decreto;
c) attestazione
rilasciata esclusivamente dal
costruttore circa
la sussistenza dei requisiti tecnici delle U.T.I. e
la rispondenza
alla normativa internazionale in materia.
d) Relativamente ai
veicoli documentazione dalla quale risulti il
numero di targa (ovvero
di copia della
ricevuta attestante la
presentazione
dell'istanza di immatricolazione debitamente
protocollata dall'ufficio motorizzazione civile competente) ai
fini
della dimostrazione che l'immatricolazione sia avvenuta, in
Italia,
ed in data successiva all'entrata in vigore del decreto ministeriale
n. 305/2017.
e) documentazione da
cui risulti che la consegna
dei beni e'
avvenuta in data successiva
all'entrata in vigore
del presente
decreto;
Art. 9
Delle maggiorazioni
1. Relativamente alle
maggiorazioni pari al 10% del
contributo di
cui all'art. 2, comma 6 del decreto del Ministro delle
infrastrutture
e dei trasporti 19 luglio 2016 n. 243 ove ne abbiano fatto
espressa
richiesta nella domanda,
gli aspiranti al
beneficio dovranno
trasmettere in
allegato alla medesima,
dichiarazione sostitutiva
redatta ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente
della
Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445
sottoscritta dal legale
rappresentante
dell'impresa o da
un suo procuratore
speciale
attestante il numero delle unita' di
lavoro addette (ULA)
ed il
volume del fatturato conseguito nell'ultimo esercizio fiscale.
2. Ai fini della verifica
della sussistenza dei
requisiti che
consentano l'attribuzione della qualita' di PMI in capo
all'impresa
richiedente il contributo, rileva l'allegato 1 al regolamento
(UE) n.
651/2014, articoli 1, 2, 3, 4, 5.
3. Ai
fini del riconoscimento della
maggiorazione per le
acquisizioni effettuate da imprese aderenti ad una rete
di imprese
gli interessati dovranno trasmettere, all'atto
della presentazione
della domanda di ammissione ai benefici, copia del contratto
di rete
redatto nelle forme di cui all'art. 3, comma 4-ter del decreto-legge
10 febbraio 2009, n. 5, convertito con legge 9 aprile 2009, n.
33.
4. Laddove la
qualita' di piccola
o media impresa
costituisce
requisito per ricevere il contributo, nessuna ulteriore
maggiorazione
per il possesso del medesimo requisito puo' essere riconosciuta.
Art. 10
Attivita' istruttoria
1. L'Amministrazione, per
l'espletamento dell'attivita'
istruttoria, si avvale, mediante apposita convenzione, della
societa'
Rete Autostrade Mediterranee
S.p.a. (R.A.M.) che
provvede, ferma
rimanendo la funzione
di indirizzo e
di direzione
dell'Amministrazione, all'esame delle domande presentate
nei termini
e della documentazione prodotta
a comprova degli
investimenti
effettuati. La commissione di cui al
successivo comma 2, qualora
sussistano i requisiti previsti dal presente decreto,
inserisce le
domande accolte in
appositi elenchi, dandone
comunicazione
all'impresa tramite notifica
del relativo provvedimento di
ammissione.
2. Con decreto
dirigenziale e' nominata una
Commissione per la
validazione dell'istruttoria delle domande presentate,
composta da
Presidente, individuato tra i dirigenti di
II fascia in servizio
presso il Dipartimento per i trasporti, la navigazione,
gli affari
generali ed il
personale, e due
componenti, individuati tra il
personale di area III, in servizio presso il medesimo
Dipartimento,
nonche' da un funzionario con le funzioni di segreteria.
3. Qualora in esito ad
una prima fase istruttoria,
si ravvisino
lacune comunque sanabili, vengono richieste le opportune
integrazioni
agli interessati, fissando un
termine perentorio non
superiore a
quindici giorni. Qualora entro detto termine l'impresa medesima
non
abbia fornito un riscontro, ovvero detto riscontro non sia
ritenuto
soddisfacente, l'istruttoria verra' conclusa sulla sola
base della
documentazione valida disponibile. In ogni caso nessuna
richiesta di
integrazione
istruttoria e' dovuta
per la mancanza
della
documentazione che doveva essere trasmessa dagli
interessati a pena
di esclusione dal beneficio.
4. Nel
caso l'attivita' istruttoria
riveli la mancanza
dei
requisiti previsti a pena di esclusione dal decreto ministeriale
n.
305/2017,
l'Amministrazione esclude senz'altro
l'impresa dal
beneficio con provvedimento motivato.
Art. 11
Cumulabilita' degli aiuti di
Stato
1. Ai sensi dell'art. 8,
commi 3, 4 e 5 del regolamento generale di
esenzione (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014,
in
caso di identita' di costi
ammissibili e dei
beni oggetto degli
incentivi, gli aiuti erogati ai sensi del summenzionato
regolamento
non possono essere cumulati con altri aiuti di Stato.
2. Gli aiuti di Stato
esentati ai sensi del regolamento d'esenzione
di cui sopra non possono essere cumulati con aiuti erogati ai
sensi
del regolamento (UE) 1407 della commissione del 18 dicembre 2013
(«de
minimis») relativamente agli stessi costi ammissibili se
tale cumulo
porta a un'intensita' di aiuto
superiore ai livelli
stabiliti ai
sensi del regolamento generale di esenzione (UE) n. 651/2014.
3. Per la verifica del
rispetto delle norme sul cumulo fra aiuti di
Stato, l'Amministrazione
potra' avvalersi del
registro nazionale
sugli aiuti di Stato (R.N.A.) curato dal
Ministero dello sviluppo
economico.
Art. 12
Verifiche e controlli
1. E' in ogni caso fatta
salva la facolta' dell'Amministrazione
di
procedere con tutti
gli accertamenti in
data successiva
all'erogazione del contributo e di procedere, in via di
autotutela,
con l'annullamento della concessione del contributo,
e correlativo
obbligo di
restituzione ove in
esito alle verifiche
effettuate
emergano gravi irregolarita'
in relazione alle
dichiarazioni
sostitutive rese dall'acquirente ovvero
nel caso di
violazione
dell'art. 1, comma 9 del decreto ministeriale n. 305/2017.
2. Al fine di garantire
l'effettivita' di quanto previsto dall'art.
1, comma 9 del
decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei
trasporti n. 305/2017, l'Amministrazione provvede
all'inserimento di
appositi ostativi volti ad impedire il cambio
di intestazione dei
veicoli in violazione del vincolo di inalienabilita'
avvalendosi del
C.E.D. del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli
affari
generali ed il personale.
Il presente decreto
entra in vigore il giorno successivo alla
data
della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della
Repubblica
italiana.
Roma, 17 luglio 2017
Il
direttore generale: Finocchi